Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

La CAIS osserva che adottando questo modello non si esclude il pericolo che vengano esercitate influenze politiche. Secondo il PS, in considerazione della maggiore trasparenza delle decisioni tale pericolo sarebbe comunque minore rispetto a quello che potrebbe implicare la variante che prevede il Consiglio federale come autorità di vigilanza. Anche secondo TG il Parlamento rappresenta un’autorità politica che non deve esercitare un’influenza sul MPC. Il PS esprime riserve in quanto ritiene che un organo parlamentare non disponga di sufficienti conoscenze specialistiche. A giudizio della CAIS la vigilanza esercitata dal Parlamento comporterebbe inoltre anche problemi pratici importanti.

c) Pareri sui modelli che prevedono la vigilanza suddivisa (o sul mantenimento dello status quo)

Taluni interpellati anche a favore della vigilanza suddivisa (BE, LU, UCS). Secondo l’UCS e BE tale vigilanza dovrebbe continuare ad essere esercitata dal DFGP e dal Tribunale federale. Alla luce delle esperienze positive maturate nel Cantone, LU propone di affidare la vigilanza tecnica a una camera del Tribunale penale federale (ad es. alla corte dei reclami penali) e di affidare al DFGP la vigilanza amministrativa che garantisca le risorse necessarie per un buon funzionamento. Secondo il Canton BE i modelli che prevedono una vigilanza suddivisa - ovvero lo status quo della Confederazione – funzionerebbero bene nei Cantoni e corrisponderebbero inoltre alla posizione del ministero pubblico in quanto potere che si situa tra quello esecutivo e quello giudiziario. Oltre a ciò la vigilanza suddivisa comporterebbe sì un’unione tra iter ricorsuale e vigilanza, tuttavia questo modello permetterebbe l’esercizio di una vigilanza più vicina al suo oggetto e quindi più forte.

A giudizio del TPF il modello attuale sarebbe appropriato, sempreché che le condizioni quadro siano chiare. OW ritiene che i modelli che prevedono la vigilanza suddivisa debbano essere esaminati in maniera ancora più approfondita.

Art. 21 (Obbligo di presentare un rapporto)

Art. 21: Rapporto

1Il procuratore generale presenta al DFGP all’attenzione del Consiglio federale un rapporto annuale sull’attività del Ministero pubblico della Confederazione.

2Il rapporto contiene segnatamente indicazioni riguardanti:

a. l’organizzazione interna;

b. le istruzioni generali;

c. il numero e la tipologia dei casi trattati e di quelli pendenti, come pure la mole

di lavoro delle singole unità;

d. l’impiego di collaboratori, risorse finanziarie e materiali;

e. il numero e l’esito dei reclami contro le decisioni e gli atti procedurali del Ministero

pubblico della Confederazione.

3Il DFGP esamina il rapporto e lo trasmette con proposta al Consiglio federale.

Secondo VD e la CAIS la legge dovrebbe precisare che l’obbligo di presentare un rapporto sussiste soltanto nei confronti del Consiglio federale. Il DFGP dovrebbe essere autorizzato a formulare unicamente osservazioni e proposte in merito.