Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 22 (Richiesta di informazioni e ispezione)
Art. 22: Richiesta di informazioni e ispezione
1Il DFGP può, su incarico del Consiglio federale o di propria iniziativa, effettuare ispezioni presso il Ministero pubblico della Confederazione e chiedergli di fornirgli informazioni e rapporti supplementari sulla sua attività.
2Le persone incaricate dal DFGP di chiedere informazioni o di effettuare un’ispezione possono consultare gli atti procedurali nella misura in cui il loro mandato lo richieda.
3Tali persone non possono comunicare a terzi, nemmeno all’interno del DFGP, i fatti di cui vengono a conoscenza; possono utilizzarli nei rapporti e nelle raccomandazioni, ma soltanto in termini generali e dopo averli resi anonimi.
Vari partecipanti alla consultazione criticano la possibilità di effettuare ispezioni di cui al capoverso 1: mentre SO chiede soltanto che la norma venga applicata con moderazione (l’attenzione andrebbe focalizzata sulla gestione regolare e ordinata del MPC), la CAIS, TG e VD chiedono che soltanto il Consiglio federale – e non il DFGP – sia autorizzato a ordinare simili provvedimenti straordinari e perentori. Il PCS si spinge ancora oltre e rifiuta le ispezioni di cui all’articolo 22, perché sarebbero sproporzionate (a suo avviso l’obbligo del MPC di rendere conto delle sue attività e di fornire, su richiesta, ulteriori informazioni sarebbe sufficiente). GE e JU chiedono la soppressione dell’intero capoverso 1, poiché pregiudicherebbe l’indipendenza del MPC.
Diversi consultati chiedono anche la soppressione del capoverso 2 sulla consultazione degli atti procedurali: un’autorità politica non dovrebbe immischiarsi nei procedimenti penali in corso (JU), soltanto un’autorità giudiziaria dovrebbe essere autorizzata a effettuare una verifica della legittimità nell’ambito di una procedura di ricorso (GE, VD, CAIS); non andrebbe inoltre esclusa l’eventualità che la Confederazione rappresenti una parte in un procedimento (CAIS, VD). Il PLS chiede soltanto una modifica del capoverso 2 (un elenco esplicito dei casi in cui il DFGP è autorizzato a consultare i singoli dossier), lo stesso vale per TG (anche le persone al di fuori dell’Amministrazione federale dovrebbero essere incaricate di effettuare accertamenti simili).
Il PLS, GE e la CAIS si dichiarano a favore della soppressione del capoverso 3 adducendo che non sarebbe realistico vincolare la persona incaricata di richiedere informazioni o di effettuare un’ispezione al segreto d’ufficio anche nei confronti del suo superiore.
Titolo prima dell’art. 23: «Capitolo 1: Tribunale penale federale»
Diversi partecipanti si oppongono alla proposta di integrare la LOAP con la LTPF (cfr. a tal proposito le osservazioni sul n. 1 nell’allegato). Secondo il TPF l’articolo 23 dovrebbe contenere unicamente un rinvio alle disposizioni della LTPF.
Art. 23 (Diritto a riunirsi altrove e convenzione sulla partecipazione finanziaria alle spese per l’istituzione del Tribunale penale federale)
Art. 23: Sede
1 Il Tribunale penale federale ha sede a Bellinzona.
2 Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale penale federale può riunirsi altrove.