Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine
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La maggior parte degli interpellati propone tuttavia modifiche di aspetti particolari, auspica precisazioni nelle spiegazioni o muove critiche ai singoli contenuti delle normative. I singoli punti vengono esposti nel dettaglio al numero 3 del presente rapporto.
3. Pareri sulle singole disposizioni
Titolo
Il TF ritiene che il titolo «legge sull’organizzazione delle autorità penali» non sia abbastanza succinto e propone la seguente formulazione: «legge federale sulle autorità penali della Confederazione (legge sulle autorità penali; LAP)».
Art. 3 (Lingua del procedimento)
Art. 3: Lingua del procedimento
1La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l’italiano.
2La lingua è determinata dal Ministero pubblico della Confederazione all’apertura dell’istruzione. La scelta tiene conto segnatamente:
a. della lingua nel luogo del primo atto istruttorio;
b. delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
c. della lingua degli atti essenziali.
3La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
4La lingua scelta può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di separazione o riunione dei procedimenti.
VD osserva che dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ci si può attendere che sia in grado di lavorare nelle tre lingue ufficiali. Gli eventuali problemi linguistici (comprese le conseguenti spese) non dovrebbero gravare sulle parti.
Secondo il TPF e la FSA il criterio determinante dovrebbe essere la lingua dell’imputato (sempreché si tratti di una lingua ufficiale). La FSA reputa che la normativa attuale non sottolinei abbastanza questo aspetto.
VD e il TPF propongono pertanto il seguente ordine delle lettere dell’articolo 3 capoverso 2: b, c, a.
Per sottolineare la flessibilità necessaria, il TPF propone di integrare il capoverso 2 con l’avverbio «di norma». Anche la FSA ritiene opportuno considerare i criteri nel loro insieme («pondération globale»). VD chiede che la legge menzioni esplicitamente quali criteri hanno la priorità e quali invece rivestono un’importanza «sussidiaria» e auspica l’introduzione di un ulteriore criterio: «d. a titolo ancor più sussidiario, della lingua dei primi documenti delle autorità di perseguimento penale» («d. plus subsidiairement encore, de la langue dans laquelle les premières pièces rédigées par les autorités de poursuite ont été établies»).
Secondo VD, in riferimento alle possibilità di ricorso, il capoverso 3 non è formulato in modo abbastanza chiaro.