Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine
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f. autorizzare i giudici a svolgere attività fuori del Tribunale.
Il TF, il TAF e il TPF propongono di sopprimere la competenza della Corte plenaria di cui all’articolo 43 capoverso 2 lettera j AP-LOAP e di riassegnarla nuovamente alla Commissione amministrativa (cfr. le osservazioni ad art 43). Andrebbe quindi introdotto un nuovo articolo 44 capoverso 4 lettera g dal seguente tenore: «g. tutte le ulteriori pratiche amministrative che non competono alla Corte plenaria».
Secondo il TAF occorrerebbe valutare l’opportunità di sgravare ulteriormente la Corte plenaria dai compiti amministrativi, ad esempio assegnando l’adozione del rapporto di gestione (art. 43 cpv. 2 lett. d) alla Commissione amministrativa (integrazione dell’art. 44 cpv. 4).
Art. 49 (Partecipazione dei cancellieri al giudizio delle cause)
Art. 49: Cancellieri
1I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause.
2Stilano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale
penale federale.
3Adempiono gli altri compiti affidati loro dal regolamento.
A giudizio del TPF e del TAF l’articolo 49 capoverso 1 dovrebbe menzionare il «voto consultivo» del cancelliere (cfr. art. 22 cpv. 2 dell’attuale LTPF). La mancanza di questa disposizione, incontestata nel diritto vigente, sarebbe sicuramente frutto di una svista.
FR auspica che il capoverso 1 venga trasformato in una disposizione potestativa. L’attuale formulazione sarebbe fuorviante, poiché potrebbe lasciar intendere che il giudizio non è valido se i cancellieri non partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause.
Art. 55 (intervento dei giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi)
Art. 55:
1I giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi nel luogo in cui ha sede principale o distaccata il Ministero pubblico della Confederazione si pronunciano, nei casi di giurisdizione federale, su tutti i provvedimenti coercitivi di cui all’articolo 18 capoverso 1 CPP.
2È competente il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi nel luogo in cui si svolge il procedimento.
3Le decisioni dei giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi sono impugnabili dinanzi al Tribunale penale federale.
Vari partecipanti alla consultazione chiedono che la Confederazione si doti di un giudice dei provvedimenti coercitivi proprio (LU, PS, TPF). VD prediligerebbe questa soluzione. In sostanza, questa posizione viene motivata come segue:
la Confederazione prescrive la stessa cosa ai Cantoni (LU, TPF);
è l’unica soluzione che permetterebbe l’adozione di una prassi federale unitaria (PS, VD;
TPF); il TPF ritiene che la soluzione proposta nell’AP condurrebbe alla nomina arbitraria