Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine

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Art. 4 cpv. 3 LTAF (Convenzione sulla partecipazione finanziaria )

2. Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale Art. 4 cpv. 3

3Il Consiglio federale è abilitato a concludere con il Cantone di San Gallo una convenzione sulla partecipazione finanziaria alle spese per l’istituzione del Tribunale amministrativo federale.

VD osserva che la versione francese contiene un errore, poiché menziona il Tribunale penale federale anziché il Tribunale amministrativo federale.

Modifiche del CPP finora non disciplinate nell’avamprogetto

Modifica dell’art. 28 CPP

Secondo il TPF la decisione sulla competenza o giurisdizione della Confederazione dovrebbe essere considerata definitiva, indipendentemente dalla fase procedurale in cui è stata presa. Dalle esperienze degli ultimi tre anni sarebbe emerso che se si risolleva ripetutamente la questione sulla competenza i procedimenti ne risultano rallentati.

Modifica dell’art. 222 cpv. 1 CPP

Il TF deplora il fatto che secondo il CPP attuale non è possibile impugnare dinanzi a un’altra autorità giuridica cantonale le decisioni dei giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi riguardanti casi di carcerazione inferiori ai 3 mesi (art. 222 cpv. 1 CPP). Gli interessati, di conseguenza, potrebbero presentare un ricorso costituzionale sussidiario direttamente al Tribunale federale, il che sovraccaricherebbe quest’ultimo in modo notevole e contrariamente alla sua funzione. Il CPP andrebbe pertanto modificato.