Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

L’autorità di vigilanza dovrebbe inoltre presentare il consuntivo e il preventivo del Ministero pubblico alla Commissione delle finanze delle Camere federali (TPF, PS).

Il CdM potrebbe anche svolgere un ruolo importante nell’ambito della preparazione della nomina dei membri del MPC (NW, PLR). Esso dovrebbe presentare all’Assemblea federale una proposta di nomina del procuratore generale e potrebbe nominare tutte le alte cariche su proposta del procuratore generale stesso (TPF).

Sarebbe anche ipotizzabile che in futuro il CdM eserciti la vigilanza su tutte le autorità giudiziarie federali (TPF, PS).

Secondo il TPF e il PLR gli obblighi del MPC di presentare un rapporto e di informare l’autorità di vigilanza possono essere definiti analogamente a quanto previsto dagli articoli 21 e 22.

Il PLR ricorda che il postulato 07.3608 aveva incaricato il Consiglio federale di esaminare un modello di vigilanza di questo tipo.

Critica: a giudizio esplicito della CAIS l’istituzione di un CdM è poco sensata, fintanto che a questo organo vengono conferiti poteri di vigilanza soltanto sul Ministero pubblico, ma non su altre autorità federali. BE accoglie positivamente il fatto che tale modello non implichi un’unione tra vigilanza e iter ricorsuale; ritiene tuttavia grave il fatto che la vigilanza sia lontana dal suo oggetto.

bb) Vigilanza esercitata dal Tribunale federale

Ai fini dell’indipendenza politica viene altresì proposto di sottoporre il MPC alla vigilanza del Tribunale federale (PPD, ZG) – eventualmente con l’alta vigilanza dall’Assemblea federale (JU, Gilliéron).

Anche NW ritiene ipotizzabile affidare la vigilanza a una corte o a una commissione del Tribunale federale, ma predilige la variante dell’istituzione di un CdM.

Critica: FR, TG, il PLR, il PS e il TF respingono per contro esplicitamente la proposta di affidare la vigilanza alle autorità giudiziarie, visto che il Tribunale federale o il Tribunale penale federale non avrebbero un’organizzazione adatta a tal fine e che, in quanto autorità di ricorso, non sarebbero sufficientemente indipendenti. Il PLR osserva che le attività giudiziarie e di vigilanza devono essere separate in virtù della separazione dei poteri. Anche il TF sottolinea che la Corte suprema non dovrebbe esercitare la vigilanza sull’autorità che dinanzi al tribunale rappresenta il potere sanzionatorio dello Stato.

cc) Vigilanza esercitata dall’Assemblea federale

Taluni consultati, pur tenendo in considerazione l’opzione che prevede l’Assemblea federale come autorità di vigilanza (ZG, GDS, USS), eventualmente per il tramite di una commissione peritale (NW) o di un comitato parlamentare (PS), optano tuttavia per un’altra soluzione.

Soltanto i VERDI ritengono che la vigilanza da parte dell’Assemblea federale sia una variante degna di essere valutata, ma possono anche immaginarsi il modello del CdM descritto più sopra.

I VERDI, i GDS e l’USS concordano nell’affermare che la soluzione più conforme allo Stato di diritto sarebbe quella di affidare la vigilanza al Parlamento, in particolare per motivi legati alla separazione dei poteri, ma ritengono che tale soluzione spingerebbe il sistema di milizia ai suoi limiti.