Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine

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Secondo la FSA tutte le pene privative della libertà superiori a un anno dovrebbero essere ordinate da un’autorità collegiale. Le misure e pene privative della libertà con condizionale parziale giusta l’articolo 43 CP dovrebbero essere ordinate da una corte composta di tre giudici. ZH chiede che nel quadro della LOAP venga specificata l’autorizzazione dei Cantoni a istituire tribunali monocratici con una competenza penale limitata rispetto all’articolo 19 capoverso 2 CPP (visto che il CPP non disciplinerebbe in modo esaustivo la competenza del giudice unico, il rimando di cui all’articolo 27 capoverso 1 lettera a AP-LOAO non sarebbe sufficiente).

Art. 28 (Competenza delle Corti dei reclami penali del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro del personale del Tribunale amministrativo federale)

Art. 28: Competenza

1Le Corti dei reclami penali giudicano in qualità di giurisdizione di reclamo in materia

federale.

2Le Corti dei reclami penali si pronunciano inoltre su:

a. i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:

1. alla legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale

in materia penale;

2. al decreto federale del 21 dicembre 1995 concernente la cooperazione

con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale

delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario;

3. alla legge federale del 22 giugno 2001 sulla cooperazione con la

Corte penale internazionale;

4. alla legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al trattato conchiuso

con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale;

b. i reclami che vengono loro sottoposti in virtù della legge federale del

22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;

c. i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia

di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;

d. i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria.

FR e VD deplorano il fatto che secondo il capoverso 2 lettera c i giudici penali federali sono competenti per decidere in merito al rapporto di lavoro dei loro colleghi presso il Tribunale amministrativo federale. Una legge sulle autorità penali della Confederazione non dovrebbe contemplare una simile norma di competenza (VD). Le decisioni in merito dovrebbero essere impugnabili direttamente presso il Tribunale federale (FR).