Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine

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ƒ Secondo VD, TF e TPF una disposizione simile vanificherebbe l’obiettivo della revisione

totale dell’organizzazione giudiziaria federale, ovvero lo sgravio del Tribunale federale, addossando a quest’ultimo procedure d’appello impegnative (assunzione delle prove nell’ambito di un rito abbreviato).

ƒ Altri partecipanti rilevano che l’istituzione di un’autorità d’appello con pieno potere conosci-

tivo sarebbe contraria al sistema e incompatibile con il compito primario del Tribunale federale che è quello di garantire l’unità del diritto e promuoverne lo sviluppo. Chiedono pertanto che il pieno potere conoscitivo venga limitato alle questioni giuridiche (GE, VD, PLS, PS, TF, TPF).

ƒ Per quanto riguarda la protezione giuridica, il TPF teme un peggioramento della situazione

degli interessati: la struttura organizzativa del Tribunale federale non sarebbe stata ideata per l’esecuzione del riaccertamento dei fatti e dell’assunzione delle prove. Per questo motivo è probabile che il Tribunale federale svolga questi compiti soltanto in misura molto limitata.

ƒ GE, VD, il TF, PLS e il PS criticano il fatto che in determinati casi, ovvero laddove è ipotiz-

zabile sia la competenza del Tribunale penale federale sia quella del tribunale cantonale, sarebbero elementi casuali a decidere se l’imputato può rivolgersi a due o tre autorità.

ƒ Il TF, il TPF e il PS non vedono perché, in virtù del CPP i Cantoni devono istituire

un’autorità d’appello propria mentre lo stesso non varrebbe per la Confederazione.

ƒ Secondo il TPF, infine, il modello che prevede l’impiego di giudici non di carriera non sa-

rebbe adatto, visto che un’autorità d’appello dovrebbe disporre delle stesse qualifiche dell’autorità giudiziaria inferiore. Oltre a ciò ritiene che svolgere il lavoro a titolo accessorio nelle tre lingue ufficiali rappresenti un compito praticamente impossibile.

In alternativa all’articolo 119a singoli consultati propongono (PS, TF) o ritengono ipotizzabile (VD) la creazione di un tribunale d’appello a livello federale completamente, pur essendo consapevoli delle difficoltà legate all’istituzione di un’autorità simile (PS) e dell’esiguo numero di cause attese (PS, TF).

ƒ Secondo PS un tribunale simile dovrebbe comporsi di giudici cantonali non di carriera

nominati dall’Assemblea federale. A giudizio del TF, in analogia all’articolo 27 capoverso 2 lettera b AP-LOAP, occorrerebbe nominare almeno tre giudici ordinari (eventualmente uno a tempo parziale). Sarebbero inoltre necessari giudici d’appello federali non di carriera per ovviare ai problemi legati alla ricusazione. Non andrebbe completamente esclusa la variante che prevede esclusivamente la nomina di giudici non di carriera.

ƒ Il TF auspica che la sede del tribunale d’appello indipendente venga ubicata nei locali del

Tribunale amministrativo federale a San Gallo e il PS ritiene che la sede di tale tribunale non possa essere Bellinzona perché susciterebbe il sospetto della prevenzione e perché la qualità della giurisprudenza risulterebbe pregiudicata a causa del numero esiguo di casi.

Alcuni consultati ventilano la possibilità d’istituire una nuova autorità di ricorso e di aggregarla amministrativamente a un altro tribunale o eventualmente a diversi altri tribunali.

ƒ Per evitare un dilatamento eccessivo dell’apparato della giustizia, il PS ritiene ipotizzabile

un aggregamento puramente amministrativo ai tribunali superiori dei Cantoni Zurigo, Vaud e Ticino o al Tribunale penale federale.

ƒ Anche VD e TF accolgono con favore un aggregamento amministrativo presso il Tribunale

penale federale. Il TF fa notare che le obiezioni, a tratti giustificate, a riguardo di tale aggregamento potrebbero essere notevolmente attenuate mediante una separazione spaziale e organizzativa dal Tribunale penale federale,. GE e il PLS ritengono che l’istituzione di