Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
Il TPF propone di unire i capoversi 3 e 4.
Al fine di garantire che vengano contemplati anche soltanto singoli atti procedurali, il TPF propone la seguente formulazione del capoverso 4: «Nell’interesse dei diritti dei partecipanti al procedimento, i singoli atti procedurali possono anche essere istruiti in un’altra lingua».
VD auspica che il capoverso 4, nel caso in cui si cambiasse lingua, precisi se è necessario tradurre gli atti procedurali esistenti o no.
Art. 5 (Portata della competenza d’impartire istruzioni e conseguenze in materia d’indennità nell’ambito dell’intervento delle forze di polizia cantonali per l’adempimento di compiti federali)
Art. 5: Forze di polizia cantonali
1Le forze di polizia cantonali sottostanno alla vigilanza e alle istruzioni del Ministero pubblico della Confederazione nella misura in cui svolgono compiti di perseguimento penale in materia federale.
2Le decisioni e gli atti procedurali delle forze di polizia cantonali sono impugnabili dinanzi al Tribunale penale federale.
SH si pronuncia apertamente a favore dell’assoggettamento delle forze di polizia cantonali incaricate di svolgere compiti federali nell’ambito del perseguimento penale alla vigilanza e alle istruzioni del MPC. ZH e la CCDGP, invece, ritengono tale assoggettamento discutibile dal punto di vista del diritto costituzionale e per motivi politici, poiché se le forze di polizia cantonali adempiono compiti federali conformemente all’articolo 4 lettera d, il capoverso 1 le priverebbe del loro compito originario. Occorrerebbe quindi precisare – ad esempio mediante una riserva che preveda la stipulazione di un pertinente accordo tra Confederazione e Cantoni
– che i Cantoni non possono essere obbligati a mettere a disposizione della Confederazione le loro forze di polizia in questo modo.
LU ritiene necessario definire la portata della vigilanza del MPC sulle forze di polizia cantonali e respingerebbe con fermezza la normativa in questione se da essa si potesse desumere un’influenza generale della Confederazione non limitata ai singoli interventi.
Alcuni partecipanti alla consultazione deplorano l’assenza d’informazioni riguardo alle conseguenze per i Cantoni (BL) e, in particolare, il mancato disciplinamento della questione delle spese che incombono ai Cantoni per aver messo a disposizione della Confederazione le loro forze di polizia (NE, VD, ZH, CCDGP). Da questo punto di vista l’avamprogetto dovrebbe essere completato. Secondo NE, ZH e la CCDGP la Confederazione dovrebbe assumersi la totalità delle spese.
SH approva esplicitamente la possibilità d’impugnare le decisioni e gli atti procedurali delle forze di polizia dinanzi al Tribunale penale federale e non dinanzi a un tribunale cantonale.
Art. 8 (Autorizzazione delle sedi distaccate del Ministero pubblico della Confederazione)
Art. 8: Sede e sedi distaccate
1 Il Ministero pubblico della Confederazione ha sede a Berna.