Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine
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Art. 42 (Supplenza del vicepresidente presso il Tribunale penale federale)
Art. 42: Presidenza
1Su proposta dalla Corte plenaria, l’Assemblea federale elegge, scegliendo tra i giudici ordinari:
a. il presidente del Tribunale penale federale;
b. il vicepresidente del Tribunale penale federale.
2La durata in carica del presidente e del vicepresidente è di due anni. Possono essere rieletti una volta sola.
3Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa. Rappresenta il Tribunale verso
l’esterno.
4La supplenza del presidente è assicurata dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; in presenza di vari giudici con la stessa anzianità di servizio, la supplenza spetta al più anziano tra di loro.
Il TPF reputa insensata la supplenza da parte del giudice con la maggiore anzianità di servizio o del giudice più anziano prevista dal capoverso 4. La supplenza dovrebbe essere assicurata da un membro della Commissione amministrativa, perché più esperto nel trattare gli affari della presidenza.
Art. 43 (Competenza della Corte plenaria del Tribunale penale federale)
Art. 43: Corte plenaria
1La Corte plenaria si compone dei giudici ordinari.
2La Corte plenaria è competente per:
a. emanare i regolamenti sull’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale,
la ripartizione delle cause e l’informazione;
b. proporre all’Assemblea federale i giudici per la nomina a presidente e a vicepresidente;
c. decidere modifiche del grado di occupazione dei giudici in carica;
d. adottare il rapporto di gestione destinato all’Assemblea federale;
e. designare le corti e nominarne i presidenti su proposta della Commissione
amministrativa;
f. assegnare alle corti i giudici non di carriera su proposta della Commissione
amministrativa;
g. assumere il segretario generale e il suo supplente su proposta della Commissione
amministrativa;
h. esprimersi su progetti di atti normativi posti in consultazione;
i. decidere in merito all’adesione ad associazioni internazionali;
j. svolgere altri compiti che non competano alla Commissione amministrativa.
3La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti intervengono almeno due terzi dei giudici.
4I giudici a tempo parziale hanno diritto di voto pieno.