Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine
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del giudice dei provvedimenti coercitivi desiderato e teme lungaggini nell’ambito dei procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale;
non cagiona spese supplementari (PS; TPF), visto che i Cantoni fatturerebbero alla Con-
federazione il totale delle spese sopportate in termini di personale, beni e servizi;
promuove il plurilinguismo (PS; TPF); spesso la lingua del dossier sull’assistenza giudizia-
ria o dell’imputato non corrisponde alla lingua della sede del giudice dei provvedimenti coercitivi (TPF);
si potrebbero impiegare a tempo parziale giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi e-
sperti (PS, TPF), i quali dovrebbero tuttavia sottostare alla vigilanza e al diritto disciplinare della Confederazione (TPF).
Il PS preferirebbe assegnare la competenza di nomina all’Assemblea federale o a un organo speciale, eventualmente anche al Tribunale penale federale. Il TPF propone Berna come sede e il «Conseil de la Magistrature» o se stesso come autorità di nomina e di vigilanza.
Altri consultati si dichiarano a favore dell’intervento di giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi (TI) – anche se alcuni soltanto a determinate condizioni (BE, ZH, CCDGP, FSA, CAIS).
BE, NE, ZH e la CCDGP chiedono che i Cantoni interessati vengano debitamente risarciti
per gli oneri sopportati. Secondo ZH e la CCDGP gli emolumenti dovrebbero essere riscossi direttamente presso la Confederazione (indipendentemente da chi sopporta le spese procedurali). BE (secondo cui sarebbe Berna a dover sopportare circa l’80 per cento dell’onere complessivo), NE e VD chiedono che venga garantito il risarcimento di tutte le spese sopportate.
Anche BL e AR reputano necessario chiarire in modo più approfondito la questione dei costi. L’avamprogetto non ne terrebbe sufficientemente conto. AR ritiene che la Confederazione sia sempre più tentata di sgravarsi a scapito dei Cantoni.
Secondo VD, la FSA e CAIS va garantito che lo svolgimento dei procedimenti avvenga
nella lingua della sede del giudice dei provvedimenti coercitivi. La legge dovrebbe garantire le traduzioni necessarie (FSA).
La CAIS rileva che la competenza in base alla sede, che contraddirebbe le tradizionali
regole sul foro, sia alquanto inusuale. Sarebbe inoltre ipotizzabile che i giudici dei provvedimenti coercitivi interessati non regolino in modo unitario l’impiego di giudici unici e di collegi giudicanti (CAIS). Occorrerebbe inoltre valutare accuratamente la portata dell’onere e dotare i giudici dei provvedimenti coercitivi interessati dei mezzi necessari (CAIS).
BE si dichiara sorpreso del fatto che la Confederazione rinunci ad avere un’influenza sulla
nomina dei giudici federali dei provvedimenti coercitivi e sulla vigilanza sulle loro attività.
Art. 56 (Definizione di «reati politici»)
Art. 56: Reati politici
1I reati politici sono perseguiti previa autorizzazione del Consiglio federale.
2In attesa della decisione del Consiglio federale, il Ministero pubblico della Confederazione può adottare i provvedimenti conservativi necessari.
La FSA deplora il fatto che la legge non definisca i reati politici. Il DFGP potrebbe, ad esempio, fare riferimento alla definizione nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale.