Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine

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del giudice dei provvedimenti coercitivi desiderato e teme lungaggini nell’ambito dei procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale;

ƒ non cagiona spese supplementari (PS; TPF), visto che i Cantoni fatturerebbero alla Con-

federazione il totale delle spese sopportate in termini di personale, beni e servizi;

ƒ promuove il plurilinguismo (PS; TPF); spesso la lingua del dossier sull’assistenza giudizia-

ria o dell’imputato non corrisponde alla lingua della sede del giudice dei provvedimenti coercitivi (TPF);

ƒ si potrebbero impiegare a tempo parziale giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi e-

sperti (PS, TPF), i quali dovrebbero tuttavia sottostare alla vigilanza e al diritto disciplinare della Confederazione (TPF).

Il PS preferirebbe assegnare la competenza di nomina all’Assemblea federale o a un organo speciale, eventualmente anche al Tribunale penale federale. Il TPF propone Berna come sede e il «Conseil de la Magistrature» o se stesso come autorità di nomina e di vigilanza.

Altri consultati si dichiarano a favore dell’intervento di giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi (TI) – anche se alcuni soltanto a determinate condizioni (BE, ZH, CCDGP, FSA, CAIS).

ƒ BE, NE, ZH e la CCDGP chiedono che i Cantoni interessati vengano debitamente risarciti

per gli oneri sopportati. Secondo ZH e la CCDGP gli emolumenti dovrebbero essere riscossi direttamente presso la Confederazione (indipendentemente da chi sopporta le spese procedurali). BE (secondo cui sarebbe Berna a dover sopportare circa l’80 per cento dell’onere complessivo), NE e VD chiedono che venga garantito il risarcimento di tutte le spese sopportate.

Anche BL e AR reputano necessario chiarire in modo più approfondito la questione dei costi. L’avamprogetto non ne terrebbe sufficientemente conto. AR ritiene che la Confederazione sia sempre più tentata di sgravarsi a scapito dei Cantoni.

ƒ Secondo VD, la FSA e CAIS va garantito che lo svolgimento dei procedimenti avvenga

nella lingua della sede del giudice dei provvedimenti coercitivi. La legge dovrebbe garantire le traduzioni necessarie (FSA).

ƒ La CAIS rileva che la competenza in base alla sede, che contraddirebbe le tradizionali

regole sul foro, sia alquanto inusuale. Sarebbe inoltre ipotizzabile che i giudici dei provvedimenti coercitivi interessati non regolino in modo unitario l’impiego di giudici unici e di collegi giudicanti (CAIS). Occorrerebbe inoltre valutare accuratamente la portata dell’onere e dotare i giudici dei provvedimenti coercitivi interessati dei mezzi necessari (CAIS).

ƒ BE si dichiara sorpreso del fatto che la Confederazione rinunci ad avere un’influenza sulla

nomina dei giudici federali dei provvedimenti coercitivi e sulla vigilanza sulle loro attività.

Art. 56 (Definizione di «reati politici»)

Art. 56: Reati politici

1I reati politici sono perseguiti previa autorizzazione del Consiglio federale.

2In attesa della decisione del Consiglio federale, il Ministero pubblico della Confederazione può adottare i provvedimenti conservativi necessari.

La FSA deplora il fatto che la legge non definisca i reati politici. Il DFGP potrebbe, ad esempio, fare riferimento alla definizione nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale.