Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 57 (Competenze in caso di reati commessi da membri del Ministero pubblico della Confederazione)
Art. 57: Reati commessi da membri del Ministero pubblico della Confederazione
1Al fine di perseguire il procuratore generale, il procuratore generale supplente e gli altri procuratori pubblici per reati connessi alla loro attività ufficiale, il DFGP designa il membro del Ministero pubblico della Confederazione competente per l’istruzione o nomina un procuratore pubblico straordinario.
2In attesa della designazione o della nomina, il Ministero pubblico della Confederazione può adottare i provvedimenti conservativi necessari.
Diversi interpellati fanno notare che soltanto un procuratore pubblico straordinario può condurre un’istruzione indipendente e chiedono pertanto che venga soppressa del tutto la possibilità di designare competente un membro del MPC (VERDI, GDS, FSA).
Viene altresì criticato il fatto che sia il DFGP, e non il Consiglio federale, a nominare la persona competente per l’istruzione (VD, CAIS). Anche secondo GE la designazione del procuratore pubblico straordinario dovrebbe spettare all’autorità che nomina il procuratore generale.
I VERDI e i GDS chiedono che, prima dell’avvio di un’istruzione o del ricorso a un procuratore pubblico straordinario, il Consiglio federale ne venga perlomeno informato.
Riferendosi a due decisioni del Tribunale penale federale (BB.2005.117 e BB.2006.129), GE ritiene che la nozione di «provvedimenti conservativi» potrebbe essere precisata in senso restrittivo.
Art. 58 (Diritto delle parti nell’ambito dell’informazione sui procedimenti penali)
Art. 58: Diritti e obblighi di comunicazione (art. 75 cpv. 4 CPP)
1Le autorità penali della Confederazione possono comunicare i loro procedimenti penali ad altre autorità cantonali e federali, purché queste necessitino dell’informazione per adempire il loro mandato legale, e l’interesse pubblico prevalga sui diritti della personalità.
2Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi di comunicazione derivanti da altre leggi federali.
La FSA fa notare che alle parti dovrebbe essere conferito il diritto di essere sentite. Di principio dovrebbero essere in grado di prendere posizione prima dell’inoltro dell’informazione e di impugnare la relativa decisione. L’avamprogetto andrebbe pertanto precisato.
Art. 60 (Garanzie procedurali nell’ambito dell’interrogatorio dei testimoni da parte della polizia)
Art. 60: Interrogatorio dei testimoni da parte della polizia (art. 142 cpv. 2 CPP)
Il Ministero pubblico della Confederazione può, nel singolo caso, incaricare agenti della Polizia giudiziaria federale di interrogare i testimoni.
La FSA ritiene necessario precisare che l’interrogatorio da parte della polizia su incarico del MPC è ammissibile soltanto se le garanzie procedurali di cui all’articolo 312 CPP vengono rispettate in ogni momento, indipendentemente dalla fase della procedura investigativa.