Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine

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3Il Consiglio federale è abilitato a concludere con il Cantone Ticino una convenzione sulla partecipazione finanziaria alle spese per l’istituzione del Tribunale penale federale.

Affinché dal capoverso 2 (che riprende l’attuale formulazione nella LTPF) non si possa desumere un diritto a riunirsi altrove, il TPF propone la seguente formulazione (anche nel caso in cui la LTPF venisse mantenuta): «In via eccezionale il presidente può stabilire di riunirsi altrove. I Cantoni mettono a disposizione del Tribunale penale federale i locali necessari».

La FSA si dichiara sorpresa perché il capoverso 3 prevedrebbe la possibilità di concludere un contratto che è già in vigore. Si chiede inoltre se non converrebbe disciplinare questo problema in disposizioni transitorie.

Art. 25 (Vigilanza sul Tribunale penale federale)

Art. 25: Vigilanza

1La vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale penale federale è esercitata dal Tribunale federale.

2L’alta vigilanza sul Tribunale penale federale è esercitata dall’Assemblea federale.

3Ogni anno il Tribunale penale federale trasmette al Tribunale federale il preventivo, il consuntivo e il rapporto di gestione destinati all’Assemblea federale.

Secondo i VERDI e il PS andrebbe esaminato se è effettivamente opportuno affidare al Tribunale federale la vigilanza sul Tribunale penale federale (e anche sul Tribunale amministrativo federale) conformemente al capoverso 1 – come proposto anche dalla Commissione delle finanze del Consiglio nazionale nel suo scritto alla Commissione della gestione del Consiglio nazionale. Occorrerebbe istituire una commissione peritale indipendente («Conseil de la Magistrature» composta di rappresentanti del Parlamento, dell’Amministrazione e di periti esterni; nominata dall’Assemblea federale su proposta della commissione giudiziaria) in modo tale da garantire la neutralità dell’attività di vigilanza, delicata dal punto di vista politico-giuridico, proteggere i giudici da pressioni politiche e non favorire la concorrenza latente tra i tribunali. Andrebbe valutata l’opportunità di affidare a un consiglio simile l’alta vigilanza su tutte le autorità giudiziarie federali.

TF e il PS fanno notare che il capoverso 3 non corrisponde all’attuale capoverso 3 dell’articolo 3 LTPF secondo cui il Tribunale penale federale deve sottoporre al Tribunale federale soltanto il «progetto» di preventivo. Il tenore della LTPF andrebbe mantenuto, visto che il Parlamento ha la competenza di modificare il preventivo. Così facendo si potrebbero inoltre evitare divergenze con l’articolo 3 capoverso 2 LTAF.

Art. 27 (Competenza del giudice unico presso il Tribunale penale federale)

Art. 27: Composizione

1 Le Corti penali giudicano: a. in composizione monocratica nei casi di cui all’articolo 19 capoverso 2 CPP; b. nella composizione di tre giudici negli altri casi.

2 Il presidente della Corte funge da giudice unico. Può designare un altro giudice unico.