Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine
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Art. 31 (Composizione del Tribunale penale federale)
Art. 31 Composizione del Tribunale
1Il Tribunale penale federale si compone di 15 - 35 giudici ordinari.
2L’effettivo può essere integrato con giudici non di carriera. Il loro numero non supera la metà del numero dei giudici ordinari.
3L’Assemblea federale stabilisce in un’ordinanza il numero dei giudici ordinari e non di carriera.
A giudizio del TPF la formulazione in italiano «giudici non di carriera» sarebbe infelice e andrebbe sostituita con «giudici supplenti». FR sottolinea che pur non essendo ancora raggiunto il numero minimo di giudici richiesto, il Tribunale penale federale è tutt’altro che oberato. Propone pertanto di correggere verso il basso i numeri minimo e massimo di giudici (ad es. 10-25).
Art. 32 (Eleggibilità dei giudici del Tribunale penale federale)
Art. 32: Elezione
1L’Assemblea federale elegge i giudici.
2È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.
Il PCS chiede l’introduzione di ulteriori requisiti per l’eleggibilità giusta il capoverso 2, ovvero una laurea in diritto e un’esperienza professionale adeguata.
Art. 34 (Incompatibilità con l’attività di giudice presso il Tribunale penale federale)
Art. 34: Incompatibilità professionale
1I giudici non possono essere membri dell’Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale né esercitare altre funzioni al servizio della Confederazione.
2Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l’esercizio della loro carica, l’indipendenza o la dignità del Tribunale.
3Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere.
4I giudici ordinari non possono esercitare la rappresentanza in giudizio a titolo professionale. Lo stesso vale per i giudici non di carriera dinanzi al Tribunale penale federale.
5I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell’amministrazione, dell’ufficio di vigilanza o di revisione di un’impresa commerciale.