Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine

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Il TF, il TAF e il TPF si esprimono a favore della soppressione dell’articolo 43 capoverso 2 lettera j. Questa nuova competenza a favore della Corte plenaria (e non più della Commissione amministrativa) sarebbe inefficace e sarebbe contraria alla riforma giudiziaria tesa a rafforzare la Commissione amministrativa e a sgravare la Corte plenaria da compiti amministrativi. Questa competenza andrebbe pertanto assegnata – come lo prevede il diritto vigente (cfr. art. 16 cpv. 4 lett. g LTPF) – alla Commissione amministrativa (cfr. critica ad art. 44 cpv. 4: proposta d’introduzione di una nuova lettera g). A livello federale tale assegnazione della competenza avrebbe dato buoni risultati presso tutti e tre i tribunali; non vi sarebbe motivo di fare un’eccezione per il TPF.

Secondo il TAF occorrerebbe inoltre valutare l’opportunità di sgravare ulteriormente la Corte plenaria da compiti di natura amministrativa, ad esempio assegnando l’adozione del rapporto di gestione (art. 43 cpv. 2 lett. d) alla Commissione amministrativa (integrazione dell’art. 44 cpv. 4).

Il TPF e il TAF chiedono di assegnare al Tribunale penale federale (Corte plenaria) la competenza del Tribunale federale, prevista dall’articolo 63 capoverso 1, di emanare il regolamento che disciplina il calcolo delle spese procedurali e definisce gli emolumenti (cfr. le osservazioni all’art. 63).

Secondo FR affinché le deliberazioni di cui al capoverso 3 siano valide, tutti i giudici devono avere la possibilità di partecipare alla procedura per circolazione o alla seduta plenaria. Fatti salvi i casi urgenti, tra cui ad esempio le misure cautelari, la Corte plenaria dovrebbe pertanto essere invitata a riunirsi entro un determinato termine (ad es. almeno dieci giorni prima). Per la procedura per circolazione dovrebbe valere una disposizione analoga.

Art. 44 (competenza della Commissione amministrativa del Tribunale penale federale)

Art. 44: Commissione amministrativa

1 La Commissione amministrativa si compone: a. del presidente del Tribunale penale federale; b. del vicepresidente del Tribunale penale federale; c. di altri tre giudici al massimo.

2 Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa.

3 I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni. Possono essere rieletti una volta sola.

4 La Commissione amministrativa è responsabile dell’amministrazione del Tribunale. È competente per: a. adottare il preventivo e il consuntivo destinati all’Assemblea federale; b. decidere sui rapporti di lavoro dei giudici per quanto la legge non affidi tale competenza a un’altra autorità; c. assumere i cancellieri e assegnarli alle corti in base alle proposte delle corti stesse; d. mettere a disposizione servizi scientifici e amministrativi adeguati; e. assicurare un adeguato aggiornamento professionale del personale;