Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine
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Art. 15 (Pubblicazione del regolamento sull’organizzazione e approvazione da parte del Consiglio federale)
Art. 15: Organizzazione e informazione del pubblico
1Il procuratore generale disciplina in un regolamento l’organizzazione del Ministero pubblico della Confederazione. Tale regolamento è pubblicato.
2Il procuratore generale emana inoltre istruzioni sull’informazione del pubblico in merito ai procedimenti pendenti.
SH reputa ovvia la pubblicazione del regolamento.
Secondo la FSA spetta al Consiglio federale approvare il regolamento, visto che è competente per la sorveglianza.
Art. 17 (Organo di nomina del Ministero pubblico della Confederazione)
Art. 17: Nomina e assunzione
1Il Consiglio federale nomina:
a. il procuratore generale della Confederazione;
b. il procuratore generale supplente della Confederazione;
c. i procuratori capo federali, su proposta del procuratore generale della Confederazione.
2Il procuratore generale assume gli altri procuratori pubblici.
Al fine di garantire la massima indipendenza del MPC, diversi partecipanti alla consultazione (FR, GE, JU, TPF, PLS, PS) respingono la proposta secondo cui gli organi di nomina sono il Consiglio federale (cpv. 1) e il procuratore generale (cpv. 2).
Taluni consultati propongono l’Assemblea federale come organo di nomina del MPC (FR,
GE, JU, PLS).
Altri propongono che il procuratore generale venga nominato dall’Assemblea federale su
proposta dell’autorità di vigilanza (cfr. commento all’art. 20) e i restanti procuratori pubblici dall’autorità di vigilanza, su proposta del procuratore generale (TPF, PS).
TG critica soltanto il capoverso 2, perché ritiene che conferisca troppa importanza al procuratore generale: anche i restanti procuratori pubblici dovrebbero essere nominati dal Consiglio federale.
Poiché secondo il rapporto esplicativo la durata della carica di quattro anni di cui all’articolo 18 vale sia per il procuratore generale sia per i procuratori pubblici, SH ritiene che il capoverso 2 non dovrebbe contemplare la nozione di «assunzione» (di diritto pubblico), bensì quella di «nomina» (per la durata della funzione).