Rapporto_2A
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
3. Differenziazioni superflue
È abrogata l’eccezione che consente al conducente di derogare all’obbligo di circolare a destra sulle strade convesse o comunque difficili da percorrere e nelle curve a sinistra (art. 7 cpv. 1 ONC).
Il divieto per i velocipedi con rimorchio di circolare sulle ciclopiste (art. 40 cpv. 2 ONC) è revocato, così come è abrogata la restrizione che, attualmente, rende obbligatorio l’uso della ciclopista ai soli conducenti di velocipedi le cui ruote sono disposte in senso longitudinale (art. 33 cpv. 1 OSStr). Secondo la nuova OUStr (art. 116 cpv. 1), infatti, anche i conducenti di velocipedi aventi due ruote sul medesimo asse e di velocipedi con rimorchio sono tenuti a servirsi delle ciclopiste.
In linea di massima, i pedoni devono camminare sul margine sinistro della carreggiata; tuttavia, se conducono una carrozzella per bambini (art. 46 cpv. 1 ONC), devono camminare sulla destra. Verosimilmente non si tratta più di una norma di grande attualità, poiché sono diminuiti i casi in cui i pedoni sono costretti ad utilizzare la carreggiata. Oltre ad essere complicata e quasi sconosciuta, questa regolamentazione è poco plausibile: i pedoni che spingono una sedia a rotelle devono camminare sul lato destro della carreggiata, quelli che spingono una carrozzella per bambini sul lato sinistro. Secondo le nuove disposizioni, quindi, tutti i pedoni devono, in linea di principio, circolare a sinistra, anche quando conducono un veicolo (in qualità di pedoni e non di conducenti di veicoli secondo le regole sulla circolazione di veicoli!) (art. 8 cpv. 1 AP-OUStr).
Il simbolo di un autocarro sul segnale «Divieto di sorpasso per gli autocarri» (2.45; art. 26 cpv. 2 OSStr) e sul segnale «Intervallo minimo» (2.47; 28 cpv. 1 OSStr) si riferisce a tutti gli autoveicoli e autoarticolati il cui peso complessivo supera 3,5 t. Sugli altri segnali, il simbolo si riferisce agli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose (p. es., art. 19 cpv. 2 lett. d OSStr). L’obiettivo è ora quello di uniformare il significato del simbolo (artt. 107 cpv. 2 e 108 AP-OUStr).
La restrizione per effetto della quale «altri veicoli» (art. 69 cpv. 1 ONC) possono trainare soltanto un rimorchio a un asse è abrogata. L’articolo 28 capoverso 1 dell’AP-OUStr prevede unicamente che i veicoli a motore e i velocipedi possano trainare un solo rimorchio, ma non ne specifica la tipologia.
Gli attuali capoversi 6 e 7 dell’articolo 67 ONC («Pesi»), che autorizzano carichi massimi per asse superiori alla norma, vengono abrogati. I veicoli ai quali si applica la disposizione hanno beneficiato per molto tempo di un regime derogatorio. L’obiettivo, ora, è di applicare indistintamente le regole e gli standard generali ed evitare dunque, nei limiti del possibile, qualunque eccezione o distinzione. Lo stralcio si giustifica inoltre per il fatto che la disposizione riguarda ormai un numero ristretto di veicoli, che possono peraltro continuare a circolare sulla base dei carichi massimi normali.
4. Sfoltimento della giungla segnaletica
Evitare la giungla segnaletica e provvedere alla rimozione di segnali inutili sono compiti che spettano alle autorità esecutive. Il contributo che è possibile fornire su questo fronte in termini di normativa è alquanto irrisorio poiché già oggi è previsto esplicitamente che i segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e collocati senza necessità, ma non devono mancare dove sono indispensabili (art. 101 cpv. 3 OSStr). Allo scopo di contrastare la giungla segnaletica si è dunque tentato di dare maggior rilievo a questa disposizione fondamentale e di agevolarne l’applicazione riformulandola e modificandone la collocazione all’interno dell’ordinanza.
In sede di consultazione preliminare ha sollevato accese critiche la proposta di abrogare definitivamente alcuni segnali, poiché in linea di massima ogni segnale ha un suo campo d’applicazione concreto e giustificato. Per questo motivo, sono solo pochi i segnali che verrebbero abrogati adottando le due nuove ordinanze. Si è invece deciso di formulare in termini più restrittivi le esigenze cui è vincolata la collocazione di alcuni segnali, affinché il loro impiego sia effettivamente circoscritto ai casi in cui è