Rapporto_2A
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 29 pagine
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4. Eliminazione delle ripetizioni all’interno della stessa ordinanza
In diversi punti delle ordinanze in vigore è menzionata la competenza di emanare istruzioni sebbene questa scaturisca già dalla competenza generale di emanare istruzioni di cui nelle disposizioni finali è precisata la base legale. Il risultato è che esistono istruzioni concernenti determinati ambiti anche se la competenza di emanarle non è menzionata nelle disposizioni in cui questi ambiti sono trattati e, all’inverso, che non ne esistono per ambiti per i quali nelle disposizioni dell’ordinanza viene menzionata la competenza di emanarle. Per questa ragione, nei nuovi avamprogetti viene sancita soltanto una competenza generica di emanare istruzioni. Queste ultime sono pubblicate sul sito dell’USTRA, il che ne garantisce la trasparenza.
Mentre nelle ordinanze in vigore i pannelli integrativi («cartelli» o «tavole complementari» secondo la terminologia in uso) sono menzionati sia in relazione a determinati segnali sia nel capitolo sulle informazioni complementari concernenti i segnali, nell’AP-OUStr essi figurano nelle disposizioni riguardanti singoli segnali soltanto se devono obbligatoriamente essere aggiunti al segnale in questione (cfr. art. 102 cpv. 1 lett. j AP-OUStr); in tutti gli altri casi sono invece riportati nel capitolo «Indicazioni che integrano i segnali».
Le eccezioni all’obbligo di collocare segnali soltanto in seguito a una decisione e pubblicazione sono attualmente oggetto delle disposizioni procedurali (art. 107 cpv. 3 OSStr) e non sono sistematicamente menzionate anche negli articoli concernenti i singoli segnali (p. es. art. 21 cpv. 1-2, art. 31 cpv. 3 OSStr). Nei nuovi avamprogetti sono invece disciplinate esclusivamente nelle disposizioni procedurali.
Nel diritto in vigore si specifica – sia nei principi (art. 16 cpv. 2 OSStr) sia negli articoli riguardanti determinati segnali (art. 22, 23, 26 OSStr) e in quello sui segnali di fine del divieto (art. 32 OSStr) – che la validità dei segnali «Velocità massima», «Velocità minima», «Divieto di sorpasso» e «Divieto di sorpasso per gli autocarri» è revocata con il corrispondente segnale di fine del divieto. Nei nuovi avamprogetti i segnali di fine validità del divieto (fatta eccezione per quello di fine della località, che presenta caratteristiche particolari) figurano unicamente nelle disposizioni generali concernenti i segnali di prescrizione (cfr. art. 99-100 AP-OUStr, art. 20 AP-OASStr).
5. Nessun rimando intra/intertestuale
Sebbene i rimandi intra o intertestuali possano sembrare utili agli occhi del lettore, è praticamente impossibile contemplare tutti i riferimenti ad altre disposizioni. Oltre al fatto che rimarranno sempre lacunosi, i rinvii rischiano di diventare ridondanti o infondati (in caso di revisione); per questa ragione, nella misura del possibile, si è cercato di evitarli. Questo anche perché si ritiene che una struttura interna più chiara dovrebbe ridurre la necessità di introdurre rimandi intratestuali e una migliore delimitazione degli oggetti disciplinati quella di rimandi intertestuali. Qui di seguito i rimandi eliminati.
Rinvio al diritto di precedenza da destra previsto dalla legge (art. 36 cpv. 2 LCStr) nelle strade principali (cfr. art. 1 cpv. 7 e art. 38 cpv. 1 OSStr).
Altri rimandi nella ONC (art. 1 cpv. 3 und 5, 23 cpv. 3 lett. a) e nella OSStr (art. 19 cpv. 2, 22 cpv. 2 e 5, 33 cpv. 1, 36 cpv. 1, 45 cpv. 2).
6. Nessuna riserva infondata
Diverse disposizioni delle ordinanze in vigore contengono riserve infondate che, considerata la funzione che svolgono, sono in effetti dei rimandi. Essendo superflue, queste riserve (riportate qui di seguito) sono state scartate nei nuovi avamprogetti.
Riserva relativa ai segnali di polizia e ai segnali luminosi per pedoni (art. 47 cpv. 6 ONC).
Riserva relativa alle disposizioni dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’ordinanza sulla protezione degli animali (art. 74 cpv. 4 ONC).