Rapporto_2A

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 29 pagine

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quenza notevolmente ridotta. Appare dunque superfluo prevedere un’apposita regola derogante alle norme generali valide per i pedoni, ragione per cui gli attuali articoli 49 e 26 capoversi 1 e 2 (1° per.) ONC possono essere abrogati.

 Anche le regole riguardanti il trasporto da parte dei pedoni di oggetti ingombranti, appuntiti o

con angoli vivi riguardano situazioni sempre più rare. L’articolo 48 capoverso 2 ONC può dunque essere stralciato. Gli interessi degli altri utenti della strada sono sufficientemente tutelati dal Codice delle obbligazioni (CO) e dal Codice penale (CP).

 La disposizione secondo cui i trattori non possono circolare sulle autostrade e semiautostrade

(art. 35 cpv. 2 ONC) è superata, visto che ormai su dette tipologie di strade sono ammessi unicamente veicoli che raggiungono quantomeno la velocità di 80 km/h.

 Anche la disposizione secondo cui i veicoli a motore muniti di cerchioni metallici o cingoli non

possono circolare sulle strade la cui pavimentazione sia divenuta molle (art. 59 cpv. 2 ONC) è abrogata; non vi sono infatti praticamente più veicoli con cerchioni metallici e le strade con una pavimentazione molle costituiscono l’eccezione. Non va inoltre dimenticato che, per circolare, i cingoli necessitano di un’autorizzazione speciale, vincolata a tutta una serie di condizioni.

 La disposizione in virtù della quale i conducenti di autoveicoli pesanti che sono costretti a fer-

marsi davanti ai passaggi a livello fuori delle località devono lasciare una distanza di circa 100 metri dal passaggio per facilitare il sorpasso ai veicoli che seguono (art. 24 cpv. 1, 1° per.) non hai ormai più ragione d’essere; da quando infatti anche fuori delle località gli autotreni possono circolare a 80 km/h, la necessità di garantire agli altri veicoli la possibilità di sorpasso non dovrebbe più presentarsi. Va detto anche che si tratta di una disposizione speciale, già oggi poco nota e dunque solo raramente rispettata. Pertanto, vista la sua rilevanza più teorica che pratica, appare molto più opportuno mantenere e soprattutto sottolineare l’obbligo generale dei conducenti di veicoli lenti di agevolare il sorpasso ai veicoli più veloci (art. 54 cpv. 4 AP-OUSr). In realtà, questa disposizione si traduce concretamente nello stesso comportamento sancito finora nell’articolo 24 capoverso 1 ONC.

 Superflue appaiono anche, da un lato, la disposizione secondo cui i cavalieri, i conducenti di

veicoli trainati da animali e i guardiani di mandrie o greggi o di animali isolati devono tenere gli animali sufficientemente lontani dal passaggio a livello, affinché non si spaventino (art. 24 cpv. 1, 2° per. ONC) e, dall’altro, la disposizione che prevede che i veicoli con cerchioni o cingoli metallici, i veicoli a trazione animale e i cavalieri devono attraversare i passaggi a livello a passo d’uomo (art. 24 cpv. 2 ONC). I veicoli citati sono ormai rari, mentre per quanto riguarda i conducenti di veicoli a trazione animale e i cavalieri è ovviamente nel loro proprio interesse attraversare con prudenza i passaggi a livello.

 Tenuto conto dell’aumento del volume di traffico, anche la regola secondo cui la tranvia o la

ferrovia su strada che non circola sul margine della carreggiata può essere sorpassata soltanto dove non sboccano altre strade e quando non è intralciato il traffico in senso inverso (art. 25 cpv. 1 ONC) può essere stralciata, dato che il suo campo d’applicazione è limitato e non è del tutto giustificata sotto il profilo della sicurezza stradale.

 La disposizione che prevede, in caso di traffico intenso, l’obbligo per i pedoni di usare la parte

destra del passaggio pedonale e possibilmente di attraversare la carreggiata in gruppi (art. 47 cpv. 4 ONC) non solo non trova riscontro nella realtà (odierna), ma non è neppure applicabile. I conducenti dei veicoli potrebbero inoltre travisare la situazione con conseguenze negative sulla sicurezza stradale.

 La disposizione secondo cui, nel caso di sinistri, è permesso trainare due attrezzi antincendio

concepiti per trazione animale o manuale (art. 68 cpv. 6 ONC) può essere stralciata poiché l’evoluzione pratica l’ha resa superflua.

 Le strade a senso unico sulle quali è permessa alternativamente la circolazione nell’una o

nell’altra direzione sono sempre meno frequenti. Le regole ad esse applicabili (art. 18 cpv. 6 e 7 OSStr) vengono pertanto stralciate anche perché piuttosto inabituali. Nei pochi casi di strade