Rapporto_2A
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 29 pagine
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do, hanno una validità geografica limitata e devono pertanto essere segnalate, nonché definizione del significato di alcuni segnali e demarcazioni.
Titolo quarto: Corse speciali
Descrizione delle corse che, pur non ottemperando interamente alle norme di cui ai titoli 2 e 3, possono, in determinate circostanze, essere effettuate.
Titolo quinto: Disposizioni penali e finali
Numero esiguo di disposizioni concernenti gli aspetti penali e finali.
La maggior parte delle disposizioni è contenuta nei titoli secondo e terzo.
Il titolo secondo («Norme generali della circolazione») include sei capitoli.
Le disposizioni del primo capitolo vigono indistintamente per tutte le categorie di utenti della
strada. Si tratta dell’obbligo di attenzione e di riguardo, di determinate norme di comportamento ai passaggi a livello e del diritto di precedenza di alcuni veicoli (quelli ferroviari e quelli di soccorso).
Il secondo capitolo è dedicato ai pedoni. Nel diritto vigente i pedoni figurano nella parte relati-
va alle «Norme per gli altri utenti della strada». La struttura proposta nell’avamprogetto consente di dare maggior peso a questa categoria di utenti. Non appare infatti giustificato riunire le norme che li concernono sotto lo stesso tetto di quelle riguardanti i cavalli montati e gli animali, anche perché i pedoni costituiscono la fetta più importante della popolazione. Il fatto di anteporre le norme relative ai pedoni rispetto a quelle per i veicoli riflette la volontà di valorizzare questa categoria di utenti.
Conformemente all’AP-OUStr, è equiparato ai pedoni chiunque sia in sedia a rotelle. Nel diritto vigente le norme della circolazione applicabili alle persone disabili figuravano tra quelle per i veicoli. L’assimilazione di queste persone ai pedoni è tuttavia apparsa più consona alla loro identità. Le persone in sedia a rotelle, inoltre, tendono a utilizzare soprattutto le aree destinate ai pedoni piuttosto che quelle per i veicoli. Di qui lo spostamento delle disposizioni.
Sempre nel capitolo dedicato ai pedoni sono incluse le norme relative agli utenti dei mezzi simili a veicoli. Dato che anche questi utenti seguono per lo più le regole applicabili ai pedoni, si è deciso di non disciplinarli più a parte, come avviene nel diritto vigente.
Il terzo capitolo contiene le norme riguardanti i veicoli. Rispetto al diritto vigente, il rapporto tra
le norme sull’uso dei veicoli e quelle sul comportamento da adottare nel traffico è invertito, nel senso che le prime sono anteposte alle seconde (ora classificate come «Norme di comportamento»). Questa modifica è giustificata dal fatto che le norme sull’uso dei veicoli devono essere rispettate sempre e in ogni circostanza. Esse definiscono infatti le condizioni che occorre soddisfare per poter immettersi nel traffico e che non possono essere modificate durante la corsa. Soltanto una volta che tali condizioni sono soddisfatte è possibile utilizzare il veicolo e, soltanto allora, possono entrare in gioco le norme di comportamento. Oltre a rispecchiare l’ordine logico delle cose, la nuova struttura riflette quella della LCStr.
Tra le condizioni per l’uso dei veicoli sono integrate, sulla base dei criteri menzionati sopra, le disposizioni concernenti lo stato in cui il conducente di un veicolo dev’essere per poter guidare e quelle sull’utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco di protezione. Insieme alle norme sul trasporto di passeggeri, queste disposizioni costituiscono la prima sezione del terzo capitolo («Conducenti e passeggeri»).
La sistematica delle sezioni successive (2-5) riflette per lo più quella del diritto vigente. Nell’ultima sezione sono descritte le condizioni per l’uso di veicoli agricoli che, nella ONC, figurano tra le disposizioni sui trasporti speciali e tra quelle sul divieto di circolare la notte e la domenica. Questo spostamento deriva dal fatto che le disposizioni in questione rappresentano una limitazione rispetto alle condizioni generali per l’uso dei veicoli (mentre le norme concernenti i trasporti speciali e il divieto di circolare la notte e la domenica prevedono che determinate corse possano essere effettuate anche se non conformi alle disposizioni).