Rapporto_2A

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 29 pagine

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 Segnali di precedenza «Entrata da destra» ed «Entrata da sinistra» (art. 41 OSStr):

i segnali «Entrata da destra» (3.07) ed «Entrata da sinistra» (3.08) annunciano al conducente circolante su una autostrada o semiautostrada ch’egli deve contare su veicoli che vi confluiscono, rispetto ai quali beneficia della precedenza.

In linea di massima non è necessario segnalare una corsia d’accesso all’autostrada. Nei pochi casi però in cui ciò risulti effettivamente necessario, si utilizza già oggi il segnale «Disposizione delle corsie» (4.77). I segnali «Entrata da destra» ed «Entrata da sinistra» non corrispondono dunque più ad un’esigenza sentita. Va inoltre sottolineato che, secondo la Convenzione di Vienna, questi segnali stanno ad indicare unicamente – diversamente che in Svizzera – un’intersezione con una strada i cui utenti devono dare la precedenza.

 Segnale di precedenza «Croce di Sant’Andrea doppia» (art. 93 cpv. 3 OSStr):

il segnale «Croce di Sant’Andrea semplice» indica un passaggio a livello a binario semplice; la «Croce di Sant’Andrea doppia» un passaggio a livello di linee ferroviarie a più binari.

Per l’utente della strada non ha verosimilmente importanza che all’altezza del passaggio a livello la strada si intersechi con uno o più binari. I segnali «Croce di Sant’Andrea doppia» (3.23, 3.25) appaiono superflui e dunque abrogabili, mentre le «Croci di Sant’Andrea semplici» (3.22, 3.24) restano in vigore.

 Segnale di pericolo «Tavole indicatrici di distanza» (art. 10 cpv. 3 OSStr):

le disposizioni attualmente in vigore prevedono che fra il passaggio a livello e i segnali «Barriere» e «Passaggio a livello senza barriere» siano collocate tre tavole indicatrici di distanza. Poiché nel collocare i segnali «Barriere» e «Passaggio a livello senza barriere» vanno rispettate le stesse distanze valide per gli altri segnali di pericolo, ulteriori indicazioni di distanza appaiono superflue e prive d’impatto sulla sicurezza stradale. Per questa ragione si propone di rinunciare, in futuro, alla collocazione delle tavole in oggetto.

 Segnale indicante una norma di comportamento «Zona di protezione delle acque» (art. 46

cpv. 4 OSStr):

le zone di protezione delle acque sono uno degli strumenti della normativa sulla protezione dell’ambiente con i quali si impongono o vietano determinati comportamenti. I doveri che ne scaturiscono fanno sempre stato, vale a dire indipendentemente dal fatto che la strada sia o meno pubblica. Secondo l’OSStr, il segnale serve ad indicare al conducente l’importanza di adottare un comportamento particolarmente prudente. In realtà, si tratta di un dovere a carico di tutti i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose, i quali sono tenuti a seguire una specifica formazione. Per questa ragione, si propone di abrogare il segnale in questione, mentre va mantenuto il «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque».

 Segnale indicante una norma di comportamento «Indicatore avanzato di direzione per deter-

minate categorie di veicoli» (art. 54 cpv. 1 OSStr):

poiché il segnale «Indicatore di direzione per determinate categorie di veicoli» (4.45) è impiegato raramente, è possibile escludere a priori che vi sia la necessità concreta di presegnalare tale segnale e dunque di disporre dell’«Indicatore avanzato di direzione per determinate categorie di veicoli» (4.23). A ciò si aggiunge che, consideratone l’aspetto, lo si potrebbe confondere con un segnale d’obbligo.

 Indicatori di direzione «Percorso per velocipedi e mezzi simili a veicoli» (cartello di fine per-

corso) (art. 54a cpv. 7 OSStr):

il cartello di fine percorso costituisce un elemento sostanzialmente estraneo al sistema, in quanto gli indicatori di direzione non comportano diritti e doveri alla cui validità occorre porre fine. L’utilità pratica di questo cartello inoltre risulta molto limitata.

 Segnale di indicazione «Telefono» (art. 62 cpv. 1 OSStr):

vista la diffusione ormai capillare della telefonia mobile, la necessità di telefoni pubblici non è praticamente più sentita e dunque anche il segnale «Telefono» (4.81) ha fatto il suo tempo. D’attualità resta invece la variante segnaletica per le «installazioni di chiamata per pronto soccorso» (telefono d’emergenza). Già oggi prevista nell’articolo 62 capoverso 3 OSStr, questa possibilità è ora limitata alle gallerie segnalate. Resta invece invariato l’uso del cartello com-