Rapporto_2A

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 29 pagine

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4.4 Nuovo significato dei cartelli di località

AP-OUStr art. 2 cpv. 10, 42, 99, 100, 105, 118, Disposizioni transitorie e modifiche che andranno decise in un’ordinanza a parte

AP-OASStr art.24, 32, 77, Disposizioni transitorie e modifiche che andranno decise in un’ordinanza a parte

Conformemente al diritto in vigore, le disposizioni dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale valide «all’interno della località»14 iniziano a produrre il loro effetto dal punto in cui è collocato il cartello di località (ovvero il segnale «Inizio della località sulle strade principali» (4.27) o «Inizio della località sulle strade secondarie» (4.29)), ovvero laddove ha inizio un’area anche solo scarsamente edificata. In deroga a questa regola, il limite di velocità all’interno della località è valido a partire dal punto in cui è collocato il segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1), ossia dal punto in cui ha inizio una zona densamente edificata; sulle strade secondarie può mancare.

Questa regolamentazione ha reso necessaria una riserva da parte elvetica alla Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale, la quale applica ai limiti di velocità all’interno delle località la stessa regola valida per le altre disposizioni applicabili esclusivamente nei centri abitati: il limite di velocità inizia dal punto in cui è collocato il cartello di località.

Nell’ambito di questo progetto proponiamo di stralciare la riserva alla Convenzione di Vienna e di recepire la regolamentazione applicata nei Paesi europei. Ciò consentirebbe di fornire anche un contributo importante alla riduzione del numero dei segnali stradali, poiché in pratica all’inizio e alla fine di ogni località sarebbe necessario un unico segnale, invece di due, per indicare l’inizio, rispettivamente la fine, di tutte le norme della circolazione stradale valide nel centro abitato. Contemporaneamente, verrà ulteriormente esplicitato il senso dei cartelli di località, ovvero il fatto che essi implicano diritti e doveri e che dunque sono determinanti per l’applicazione delle norme della circolazione.

A tal fine:

 i segnali «Inizio della località sulle strade principali» (4.27) e «Inizio della località sulle strade se-

condarie» (4.29) acquisiscono un nuovo significato poiché comportano l’inizio della validità non soltanto delle regole proprie alle località, ma anche del limite di velocità. Per questa ragione, i segnali in questione sono trasferiti dalla categoria «Indicazioni della direzione», che, in linea di principio, non contempla norme da cui scaturiscono diritti e doveri, alla categoria «Segnali indicanti una norma di comportamento»15 (in linea con la sistematica della Convenzione di Vienna).

 Gli attuali segnali di fine della località (4.28; 4.30) non sono adatti ad indicare la fine delle regole

valide all’interno dei centri abitati. Nella categoria «Segnali indicanti una norma di comportamento» vanno pertanto introdotti i nuovi segnali «Fine della località sulle strade principali» e «Fine della località sulle strade secondarie» (identici ai segnali che indicano l’inizio della località, ma attraversati diagonalmente da una striscia rossa). Si propone di abrogare gli attuali segnali di fine della località poiché, in sede di consultazione preliminare, la proposta di continuare ad utilizzarli quali «cartelli di conferma della direzione» (dunque con la semplice funzione di indicare la direzione) è stata chiaramente bocciata.

 Per quanto riguarda la collocazione dei segnali di inizio e di fine della località, è stata avanzata nel

corso della consultazione preliminare la proposta di lasciare alle autorità esecutive un certo margine di manovra (per poter tener conto di una serie di fattori): il segnale di inizio della località non può essere collocato prima dell’inizio della zona scarsamente edificata, ma deve essere collocato al più tardi nel punto in cui ha inizio, su uno dei due lati della strada, una zona densamente edificata. Questa proposta è stata oggetto di accese contestazioni e la proposta di estendere il campo d’applicazione territoriale del limite di velocità applicato nei centri abitati è stata respinta. Pertanto, negli avamprogetti allegati, si propone di collocare i cartelli di località nel punto in cui attualmente si trova il segnale «Velocità massima 50, Limite generale».

 Si propone di impiegare il segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) unicamente

per segnalare l’inizio o il nuovo inizio del limite generale di velocità, se all’inizio o dopo l’inizio della

14 P. es. 8 cpv. 1, 17 cpv. 5, 19 cpv. 2 lett. c 19 cpv. 2 lett. e, 31 cpv. 1 ONC

15Nelle nuove ordinanze sono denominati «Segnali speciali di comportamento» e rientrano nella categoria dei segnali di prescrizione.