Rapporto_2A

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 29 pagine

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di questo tipo, le condizioni cui è vincolata l’eccezione al segnale «Divieto di accesso» potranno figurare su un pannello integrativo.

 Attualmente il traino di rimorchi è disciplinato in modo alquanto eterogeneo, sulla base di di-

stinzioni sostanzialmente inutili (cfr. artt. 68-70 ONC). Lo stesso dicasi per la rimorchiatura a traino e a spinta (artt. 71 e 72 ONC). Trattandosi di situazioni sempre più rare, appare dunque opportuno abbandonare le varie distinzioni. Sino ad ora è mancata una netta e soprattutto esplicita differenziazione tra la rimorchiatura a traino nel caso di un veicolo in panne e la rimorchiatura a traino in tutti gli altri casi, anche se è lecito supporre che l’attuale ONC si basi su questa distinzione. Per questa ragione nell’AP-OUStr si distingue unicamente tra «traino di rimorchi», «rimorchiatura a traino di veicoli in panne» e «rimorchiatura a traino e a spinta nei rimanenti casi» (artt. 28-31 AP-OUStr).

 Nei casi in cui è previsto l’obbligo di portare un casco, quest’ultimo deve essere omologato

conformemente alle prescrizioni del regolamento ECE n. 22. Da questo obbligo sono attualmente dispensati i conducenti di ciclomotori ai quali è consentito portare un casco la cui omologazione può avvenire in base a disposizioni diverse da quelle del regolamento menzionato (art. 3b cpv. 1 e 3 ONC). Le ragioni di questa eccezione vanno ricercate nel fatto che, al tempo in cui fu introdotto l’obbligo del casco, erano in commercio caschi raccomandati dall’Ufficio prevenzione infortuni (upi), i quali pur non adempiendo tutti i requisiti del regolamento ECE potevano continuare ad essere autorizzati. Trattandosi ormai di caschi di vecchia data, probabilmente non più utilizzati, appare opportuno rinunciare ad un’eccezione ormai inutile. Conformemente all’articolo 20 AP-OUStr i caschi dei conducenti di ciclomotori devono ora soddisfare gli stessi requisiti validi per i conducenti di motoveicoli. I caschi conformi unicamente alle disposizioni attuali potranno continuare ad essere utilizzati per un periodo transitorio.

2. Norme superflue in materia di circolazione stradale

Le seguenti disposizioni sono abrogate poiché risultano superflue:

 la regola secondo cui i ciclisti non devono abbandonare i pedali (art. 3 cpv. 3, 2° per. ONC);

 la disposizione secondo cui il passaggio tra due banchine di una fermata è permesso se nes-

suna tranvia né ferrovia su strada vi si trova o si avvicina (art. 7 cpv. 4 ONC);

 la prescrizione riguardante la distanza che deve essere mantenuta da chi segue un veicolo

con diritto di precedenza (art. 16 cpv. 2, 2° per. ONC);

 la prescrizione riguardante la distanza che deve essere mantenuta in caso di attesa dietro una

tranvia o una ferrovia su strada ferme (art. 25 cpv. 5, 2° per. ONC);

 la disposizione che vieta ai curiosi di fermarsi sui luoghi dell’infortunio e di parcheggiare i loro

veicoli nelle vicinanze (art. 54 cpv. 3 ONC) non ha un grande impatto sul comportamento effettivo degli utenti della strada. A ciò si aggiunge che, in questi casi, è la polizia a gestire le situazioni sulla base delle competenze che le sono riconosciute.

 La disposizione sul trasporto di cadaveri (art. 75 ONC) esula dagli aspetti degni di protezione

nell’ambito del diritto in materia di circolazione stradale (sicurezza stradale, protezione ambientale). Si tratta dunque di una disposizione non necessaria che, semmai, va recepita in un altro ambito giuridico.

 Anche il fatto che nei nuclei degli insediamenti meritevoli di protezione la segnaletica deve

prestare particolare riguardo alle caratteristiche architettoniche del luogo (art. 101 cpv. 3bis OSStr), non può essere uno degli obiettivi primari della normativa sulla circolazione stradale. Semmai tale obbligo deve scaturire dalla normativa sulla protezione del paesaggio abitativo.