Rapporto_2A
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
D. Modifiche di natura formale
Molte delle modifiche di natura formale apportate su richiesta della Cancelleria federale e dell’Ufficio federale di giustizia per garantire che questo progetto, come tutti i progetti legislativi, ottemperi ai requisiti di tecnica legislativa.
Alla maggior parte di tali modifiche è associata una riduzione del contenuto normativo, il che è conforme alla direttiva secondo cui il numero delle disposizioni va ridotto del 20 per cento.
Non è tuttavia stato possibile soddisfare sempre e sistematicamente i requisiti menzionati, soprattutto nei casi in cui la loro osservanza poteva compromettere la comprensibilità di determinate norme (p. es. quando, negli avamprogetti, vengono ripetuti concetti già tematizzati nella LCStr o quando si è optato per formulazioni più lunghe, sacrificando la sintesi a beneficio della chiarezza). In generale, le priorità sono state quindi: formulazioni chiare e uniformazione terminologica.
Nei paragrafi che seguono sono riportati soltanto alcuni esempi delle modifiche apportate.
1. Eliminazione delle ripetizioni tra legge e ordinanze
Sebbene alcune delle disposizioni della ONC e della OSStr rinviino alle norme contenute nella LCStr senza ripeterle (p. es. art. 46 ONC), spesso questi rimandi comportano in effetti delle ripetizioni (anche se solo parziali), il che può far pensare al lettore che il testo dell’ordinanza abbia carattere esaustivo. Dai quesiti pervenuti all’USTRA è emerso che gli utenti della strada tendono infatti a trascurare la LCStr. Per evitare di ripetere nelle ordinanze concetti già espressi nella LCStr, è necessario che per gli utenti della strada sia chiaro che i principi chiave in materia di circolazione stradale sono sanciti a livello di legge e ad essi è indispensabile fare riferimento per potere interpretare le disposizioni delle ordinanze.
Questo approccio non è tuttavia condiviso appieno; alcuni auspicano che tutte le disposizioni più importanti siano sancite a livello di ordinanza. Questa richiesta non può tuttavia essere soddisfatta per via del principio giuridico della gerarchia delle norme. Va inoltre rilevato che diverse disposizioni di ordinanza sono ulteriormente precisate a un livello subordinato, ossia sotto forma di ordinanze dipartimentali, istruzioni, norme, ecc. È impossibile strutturare i due nuovi avamprogetti in modo tale che contengano tutte le disposizioni attinenti a una situazione specifica. È altresì possibile che entrino in gioco disposizioni relative ad altre branche del diritto, cosa che non si può desumere dalle ordinanze d’esecuzione della LCStr. In altre parole, l’AP-OUStr e l’AP-OASStr costituiscono soltanto una parte di un intero sistema.
Nell’AP-OUStr (questo aspetto concerne solo marginalmente l’AP-OASStr) i rimandi alla legge sono realizzati nel seguente modo: nella misura del possibile, la disposizione è stata formulata in modo da richiamare esplicitamente la corrispondente disposizione di legge (già oggi l’art. 46 ONC recita: «Sulla carreggiata i pedoni devono circolare a destra e non a sinistra quando …» rinviando esplicitamente all’obbligo di circolare a destra sancito nella LCStr). Nelle rubriche sono inoltre stati riportati gli articoli della LCStr utili alla lettura delle relative disposizioni d’ordinanza; sono invece state stralciate le disposizioni che fungono da semplici deleghe di competenza. Ne consegue che soltanto una parte degli articoli di ordinanza contiene un rimando alla LCStr.
Si intende così sottolineare quanto già valido sinora, ovvero che per capire sino in fondo l’attuale ONC così come la futura ordinanza sull’uso della strada è indispensabile fare riferimento alla LCStr.
2. Eliminazione delle ripetizioni tra ordinanze
Questo aspetto interessa soprattutto il rapporto tra l’AP-OUStr e l’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)9. Il nuovo avamprogetto non include le dimensioni e i pesi massimi ammessi, dato che sono già elencati nella OETV; viene quindi specificato soltanto che, quando il veicolo è in movimento, questi valori non possono superare quelli riportati nella OETV; questo rimando è sufficiente a garantire che tali valori vengano applicati anche ai conducenti di veicoli immatricolati
9 RS 741.41; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c741_41.html