Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine

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2.3 Ottenimento di informazioni

Art. 8 Principi

Cpv. 1

Per ottenere le informazioni richieste nella domanda di assistenza amministrativa possono essere adottate unicamente le misure che potrebbero essere prese in virtù del diritto svizzero ai fini della tassazione e dell’esecuzione di imposte oggetto della domanda. Questo principio corrisponde all’articolo 26 capoverso 3 lettera a Modello OCSE.

Le misure differiscono a seconda del tipo di imposta. La maggior parte delle CDI negoziate dalla Svizzera si limita allo scambio di informazioni sulle imposte oggetto della pertinente convenzione. Nella maggior parte dei casi si tratta delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Per questo motivo possono essere eseguite in linea di massima soltanto le misure previste dal diritto svizzero ai fini della tassazione e dell’esecuzione delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Solo poche CDI non recano una simile limitazione, ragione per la quale possono essere applicate anche misure che secondo il diritto svizzero sono ammesse ai fini della tassazione e dell’esecuzione di altre imposte, in particolare delle imposte indirette.

In maniera analoga al diritto svizzero le misure applicabili differiscono inoltre a seconda che le informazioni richieste siano in possesso della persona interessata (art. 9) o del detentore dell’informazione (art. 10).

Cpv. 2

Per quanto riguarda i contribuenti in Svizzera, nel quadro di una procedura di tassazione o di sottrazione in ambito di imposte dirette, le autorità fiscali non sono autorizzate a procurarsi informazioni bancarie o informazioni in possesso di banche e altri intermediari finanziari riguardanti partecipazioni a una persona giuridica; (cfr. art. 127 cpv. 2 LIFD e art. 43 cpv. 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14], che fanno salvo il segreto professionale tutelato dalla legge); ciò è possibile soltanto in caso di frode fiscale o di grave sottrazione fiscale continuata (cfr. art. 190 legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]).

Conformemente all’articolo 26 capoverso 5 Modello OCSE lo Stato contraente non è tuttavia autorizzato a rifiutarsi di produrre le informazioni per il solo motivo che esse sono in possesso di una banca, di un’altra istituzione finanziaria, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario o perché si riferiscono alle partecipazioni a una persona giuridica. Per ottemperare a questo obbligo, oltre al testo dell’articolo 26 capoverso 5 Modello OCSE, nelle CDI della Svizzera è stato ripreso un complemento secondo il quale, a prescindere dall’articolo 26 capoverso 3 Modello OCSE (cfr. in merito cpv. 1) o da disposizioni contrarie del diritto nazionale, le autorità fiscali dello Stato richiedente devono statuire in merito alla competenza di effettuare la pubblicazione di informazioni bancarie o sui diritti di proprietà.

Il capoverso 2 riprende la normativa dell’articolo 26 capoverso 5 Modello OCSE e il complemento recato dalle CDI svizzere, nella misura in cui stabilisce che le informazioni in possesso di una banca, di un’altra istituzione finanziaria, di un mandata-