Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine

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Sebbene sussista in linea di massima l’obbligo di collaborazione, nell’ambito di questa procedura amministrativa la persona interessata può rifiutarsi di produrre le informazioni se può rendere verosimile che tali informazioni possano essere utilizzate contro di essa in una procedura penale amministrativa o in un procedimento penale generale pendente o futuro in Svizzera o all’estero. Ciò in conformità del principio del diritto penale secondo il quale l’imputato non è tenuto a deporre a proprio carico7. Può far valere il diritto di rifiutarsi di produrre le informazioni solo la persona interessata e non il detentore delle informazioni.

Cpv. 4

Per quanto sia necessario all’esecuzione della domanda di assistenza amministrativa, oltre all’intimazione a consegnare le informazioni menzionata al capoverso 1, l’AFC esegue ulteriori misure amministrative previste dal diritto fiscale svizzero per il pertinente tipo di imposta (p. es. dalla LIF, dalla LAID o dalle leggi tributarie cantonali); si può trattare di verifiche dei libri contabili o di sopralluoghi. L’AFC informa in merito a queste ulteriori misure l’amministrazione cantonale delle contribuzioni cui compete la tassazione della persona interessata per darle l’occasione di partecipare alla loro esecuzione.

Art. 10 Ottenimento di informazioni dal detentore delle informazioni

Cpv. 1

L’AFC esige dal detentore delle informazioni la consegna delle informazioni in suo possesso che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda di assistenza amministrativa, per quanto essa possa esigere queste informazioni da un terzo in conformità dell’articolo 8 capoversi 1 e 2.

Nel caso di CDI che limitano lo scambio di informazioni alle imposte sul reddito e sulla sostanza (cfr. commento all’art. 8 cpv. 1) sono determinanti in merito gli articoli 127–129 LIFD, rispettivamente gli articoli 43–45 LAID. Conformemente all’articolo 8 capoverso 2, dal detentore delle informazioni si possono d’altro canto esigere a prescindere dal diritto fiscale svizzero informazioni bancarie e sui diritti di proprietà. Nel caso delle CDI la cui clausola di assistenza amministrativa comprende altre imposte (cfr. commento all’art. 8 cpv. 1) sono applicabili a titolo complementare le altre leggi tributarie.

L’articolo 127 LIFD statuisce un obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni al contribuente. In questo senso sono tenuti a rilasciare attestazioni scritte: a) il datore di lavoro sulle proprie prestazioni al lavoratore; b) il creditore e il debitore sull’esistenza, l’ammontare, gli interessi e le garanzie dei crediti; c) l’assicuratore sul valore di riscatto delle assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi; d) i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l’amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito; e) le persone che sono o che sono state in rapporto d’affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni (art. 127 cpv. 1 LIFD). Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorità fiscale può richiederla dal terzo. È fatto salvo il segreto pro-

7 Cfr. ad esempio Robert Hauser, Erhard Schweri, Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Zurigo 2005, § 61 n. marg. 5.