Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine

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federale disciplinare la procedura da osservare per gli scambi di informazioni previsti da una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Con l’emanazione della LAAF questa disposizione viene abrogata (cfr. n. 2.7.4).

Con l’abrogazione dell’articolo 2 capoverso 1 lettera d del decreto federale le disposizioni di esecuzione delle CDI vigenti perdono la loro base legale. Per questo motivo l’articolo 24 stabilisce in via transitoria che tali disposizioni di esecuzione si applicano ulteriormente alle domande di assistenza amministrativa presentate prima dell’entrata in vigore della LAAF.

2.7 Modifica del diritto vigente

2.7.1 Legge del 18 marzo 200511 sulle dogane

Introduzione

Nel corso dell’elaborazione della LAAF si è posta la questione a sapere se le disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell’accordo antifrode – come d’altronde quelle dell’accordo sulla fiscalità del risparmio (cfr. in merito n. 2.7.3) – dovessero essere integrate nella LAAF nell’intento di riunire settori normativi paragonabili. Diversamente dalle convenzioni sullo scambio di informazioni in materia fiscale – disciplinate dalla LAAF – l’AAF non concerne unicamente il diritto fiscale, ma anche tasse e sussidi. Per corrispondenza l’assistenza amministrativa nel quadro dell’accordo si riferisce a tutti questi settori. Nel caso dell’assistenza amministrativa ai sensi dell’AAF non si tratta quindi soltanto di diritto (penale) fiscale, bensì in generale di diritto penale (amministrativo). In complemento allo scambio di informazioni l’AAF prevede inoltre determinate misure di garanzia. Queste differenze spiegano e giustificano a livello di LAAF una normativa in deroga a quella dell’assistenza amministrativa dell’AAF.

Nell’AAF sussistono nondimeno determinate lacune di regolamentazione, segnatamente per quanto riguarda i rimedi giuridici. Il presente progetto offre la possibilità di colmare queste lacune per il tramite di adeguamenti puntuali della legge sulle dogane e della legge sull’IVA (n. 2.7.2).

Va osservato che le disposizioni proposte si limitano alle domande di assistenza amministrativa concernenti il traffico merci e non sono applicabili a quelle concernenti le procedure di appalto, che rientrano parimenti nel campo d’applicazione dell’AAF. Per quanto è dato a conoscere un siffatto caso non si è mai presentato. Spetterebbe semmai alle autorità competenti provvedere all’eliminazione delle lacune di regolamentazione.

11 RS 631.0