Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Cpv. 2
Se la domanda non soddisfa le condizioni del capoverso 1, l’AFC lo comunica per scritto all’autorità richiedente, accordandole la possibilità di completare per scritto la domanda.
Art. 7 Non entrata nel merito
L’articolo 7 menziona diversi motivi in presenza dei quali l’AFC non entra nel merito della domanda. Va osservato che la non entrata nel merito non esige una decisione da parte dell’AFC che, al contrario, è libera di scegliere la forma di comunicazione della non entrata nel merito allo Stato richiedente.
Lett. a
La domanda non può essere presentata allo scopo di raccogliere prove. In virtù di questo principio non si può entrare nel merito di siffatte domande. Esso corrisponde peraltro alla normativa dell’articolo 26 Modello OCSE, secondo il quale non sono autorizzate le «fishing expeditions» (cfr. anche commento all’art. 6 cpv. 1).
Lett. b
Lo Stato contraente può chiedere all’AFC soltanto le informazioni contemplate dalle disposizioni sull’assistenza amministrativa della convenzione applicabile. In maniera corrispondente all’oggetto e al campo d’applicazione della legge (art. 1) si tratta delle informazioni necessarie all’esecuzione della convenzione, rispettivamente all’applicazione e all’esecuzione del diritto fiscale nazionale.
L’AFC non entra nel merito della domanda se lo Stato contraente chiede la trasmissione di altre informazioni. Se la domanda concerne sia informazioni non conformi alla convenzione, sia informazioni che le sono conformi, si entra nel merito della domanda unicamente in riferimento alle informazioni contemplate dalla convenzione.
Lett. c
Non si entra infine nel merito della domanda se essa viola il principio della buona fede. È data violazione del principio della buona fede segnatamente se la domanda si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. Al riguardo si pensi in particolare al caso della persona che entra illegalmente in possesso di dati bancari e li trasmette o vende a uno Stato.
Nel diritto internazionale il principio della buona fede è sancito dall’articolo 31 dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111). Secondo questa disposizione un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. La normativa della lettera d esplicita che una domanda fondata su dati bancari ottenuti illegalmente contraddice allo scopo e al significato della CDI e va quindi qualificata come contraria al principio della buona fede.