Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine
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fessionale tutelato dalla legge – nel quale rientra anche il segreto bancario (art. 127 cpv. 2 LIFD).
Applicando conformemente al suo senso l’articolo 127 LIFD queste informazioni possono essere richieste direttamente dal loro detentore nel quadro dell’assistenza amministrativa internazionale se dalla domanda risulta che lo Stato richiedente ha esaurito tutti i mezzi di ottenimento delle informazioni previsti dalla sua procedura fiscale nazionale (ne è generalmente il caso quando si entra nel merito della domanda; cfr. in proposito il commento all’art. 6 cpv. 1). Se nel caso delle informazioni richieste si tratta di informazioni bancarie o sui diritti di proprietà, in virtù dell’articolo 8 capoverso 2 il segreto bancario ai sensi dell’articolo 127 capoverso 2 LIFD non esplica alcun effetto e le informazioni possono essere richieste dal loro detentore. Anche in questo caso lo Stato richiedente deve in linea di massima avere esaurito tutti i mezzi nazionali perché nella fattispecie si tratta simultaneamente di una condizione generale di concessione dell’assistenza amministrativa.
Gli articoli 128 e 129 LIFD statuiscono inoltre gli obblighi dei terzi di informare in merito alle informazioni ivi menzionate. Nel quadro della procedura di assistenza amministrativa queste informazioni possono essere richieste direttamente da detentori delle informazioni che sono terzi ai sensi di queste disposizioni. Conformemente a queste disposizioni devono essere prodotte per l’essenziale informazioni sulle quote, sui diritti e sui redditi della persona interessata in quanto socio, comproprietario o proprietario in comune (art. 128 LIFD), sulle prestazioni versate alla persona interessata in quanto organo di una persona giuridica (art. 129 cpv. 1 LIFD), sulle prestazioni di una fondazione o di un’istituzione della previdenza professionale e della previdenza vincolata alla persona interessata in quanto beneficiario, rispettivamente di intestatario della previdenza (art. 129 cpv. 1 lett. b LIFD), nonché sulle quote della persona interessata al reddito e al patrimonio di società semplici e di società di persone (art. 129 cpv. 1 lett. c LIFD).
L’AFC stabilisce un termine adeguato al singolo caso per la consegna delle informazioni.
Cpv. 2
Affinché il detentore delle informazioni possa dare seguito all’intimazione di consegna delle informazioni, l’AFC lo informa in merito al contenuto della domanda di assistenza amministrativa necessario.
Cpv. 3
Il detentore delle informazioni è obbligato a consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo possesso, per quanto vi sia tenuto dal diritto fiscale svizzero o dalle disposizioni della convenzione. L’obbligo di consegna si estende alle informazioni che l’AFC può esigere ai sensi del capoverso 1.
Cpv. 4
Il detentore delle informazioni è punito con la multa sino a 10 000 franchi se non ottempera intenzionalmente a una decisione di consegna delle informazioni esecutiva che l’AFC gli ha notificato con la comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione o a una decisione corrispondente delle giurisdizioni di ricorso. Questa disposizione prevale sulla normativa generale dell’articolo 29 del Codice penale