Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine

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2.4 Trasmissione delle informazioni

Art. 16 Procedura semplificata

Cpv. 1

Le persone legittimate a ricorrere secondo l’articolo 19 capoverso 2 possono acconsentire alla trasmissione delle informazioni all’autorità richiedente dandone comunicazione scritta all’AFC. Il consenso è irrevocabile.

Cpv. 2

Se la persona legittimata a ricorrere vi acconsente ai sensi del capoverso 1, l’AFC conclude la procedura trasmettendo le informazioni all’autorità richiedente e con l’indicazione del consenso delle persone legittimate a ricorrere.

Cpv. 3

È ipotizzabile che in presenza di più persone legittimate a ricorrere non tutte acconsentano a produrre le informazioni o rifiutino di fornire una parte delle informazioni richieste. In questo caso vengono trasmesse soltanto le informazioni di cui al capoverso 2 nei confronti delle quali è dato consenso illimitato. Alle altre informazioni si applica la procedura ordinaria secondo l’articolo 17.

Art. 17 Procedura ordinaria

Cpv. 1

Se le informazioni richieste nella domanda di assistenza amministrativa non possono essere trasmesse nel quadro della procedura semplificata conformemente all’articolo 16, l’AFC notifica a ogni persona legittimata a ricorrere secondo l’articolo 19 capoverso 2 la decisione finale. La decisione finale motiva l’assistenza amministrativa e stabilisce l’entità delle informazioni da trasmettere. Nella prassi l’AFC emana diverse decisioni finali a seconda delle persone legittimate a ricorrere. Se la decisione finale concernente la persona interessata è di natura dettagliata, per motivi di tutela del segreto quelle destinate ad altre persone legittimate a ricorrere si limitano alle informazioni concernenti tali persone.

Cpv. 2

L’AFC può rinunciare a trasmettere le informazioni presumibilmente irrilevanti. Questa disposizione è conforme all’articolo 26 capoverso 1 Modello OCSE secondo il quale le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni presumibilmente rilevanti. L’AFC scarta o rende irriconoscibili le informazioni presumibilmente irrilevanti.

Cpv. 3

L’AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all’estero per il tramite del suo mandatario autorizzato. Se non è stato designato un mandatario autorizzato, essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio