Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine

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2.2 Domande di assistenza amministrativa estere

Art. 6 Domande

Cpv. 1

Lo Stato richiedente deve presentare la propria domanda per scritto, in una delle tre lingue ufficiali svizzere o in inglese. Le indicazioni indispensabili alla domanda si fondano sulla convenzione applicabile.

Conformemente all’articolo 26 Modello OCSE, alla clausola di assistenza amministrativa riveduta dalla Svizzera secondo lo standard dell’OCSE, nonché ai relativi protocolli, la domanda deve contenere in linea di massima le seguenti indicazioni:

1. indicazioni in merito alla base legale applicabile;

2. l’identificazione indubbia della persona interessata;

3. l’identificazione indubbia del detentore delle informazioni;

4. una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma

nella quale lo Stato richiedente auspica ricevere queste informazioni;

5. l’obiettivo fiscale e i motivi per i quali le informazioni richieste sono presumi-

bilmente rilevanti ai fini dell’obiettivo fiscale indicato;

6. i motivi che fondano l’ipotesi che le informazioni richieste si trovano in pos-

sesso del detentore delle informazioni;

7. il periodo fiscale (data dell’inizio e della fine) e, sempreché non coincida,

l’arco di tempo (data dell’inizio e della fine) per il quale le informazioni sono richieste;

8. la dichiarazione secondo la quale lo Stato richiedente ha esaurito tutte le misu-

re previste dalla sua procedura fiscale nazionale per ottenere informazioni.

Grazie a queste condizioni poste alla domanda, dovrebbero essere escluse le cosiddette «fishing expeditions», ossia le raccolte di prove per rintracciare casi sconosciuti senza la presenza di indizi concreti. In questo contesto si può anche rinviare all’introduzione all’articolo 26 Modello OCSE, secondo la quale detto articolo non costituisce alcuna base legale in relazione a «fishing expeditions» o richieste di informazioni irrilevanti ai fini della tassazione di un determinato contribuente. Secondo le spiegazioni ivi contenute, lo Stato richiedente dovrebbe inoltre esporre in quale misura le informazioni richieste sono presumibilmente rilevanti. D’altra parte, prima di richiedere l’aiuto del partner contrattuale, lo Stato richiedente dovrebbe aver esaurito tutti i mezzi interni a sua disposizione per ottenere le informazioni senza un dispendio sproporzionato6.

Le informazioni necessarie per ogni Stato contraente sono stabilite dagli accordi internazionali, in particolare dalle CDI. Una ripresa di questa esigenza nel diritto nazionale non avrebbe quindi effetto costitutivo. Vi si rinuncia pertanto per evitare di suscitare false aspettative.

6 http://www.oecd.org/document/29/0,3343,de_34968570_34968855_42362141_1_1_1_1,00&&en- USS_01DBC.html (in tedesco)