Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine
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Cpv. 2
La sola eccezione è costituita dalle decisioni incidentali che provocano un pregiudizio immediato o non più riparabile per il fatto del sequestro o del bloccaggio di valori patrimoniali o di oggetti di valore. Queste decisioni possono essere impugnate immediatamente. In questi casi il ricorso ai sensi del capoverso 3 ha generalmente effetto sospensivo.
Cpv. 3
Contro le decisioni incidentali di cui al capoverso 2 e la decisione finale dell’AFD può essere interposto il ricorso al Tribunale amministrativo federale; questo decide in via definitiva. La legittimazione al ricorso è retta dall’articolo 48 PA
2.7.2 Legge federale del 12 giugno 200914 concernente l’imposta sul valore aggiunto
Art. 75a Assistenza amministrativa internazionale
Cpv. 1
Nell’ambito delle proprie competenze, l’AFC può concedere, a loro richiesta, alle autorità estere l’assistenza amministrativa necessaria all’esecuzione dei loro compiti. Vi rientrano segnatamente per garantire l’applicazione conforme del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni contro tale diritto, a condizione che ciò sia previsto da un trattato internazionale.
Cpv. 2
L’AFC esegue l’assistenza amministrativa che rientra nel suo ambito di competenze ai sensi del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto applicando per analogia gli articoli 115a–115i della legge sulle dogane. Questo rinvio è giustificato dal fatto che l’imposta sul valore aggiunto è un’imposta indiretta. Le disposizioni della legge sulle dogane – che disciplinano in particolare l’assistenza amministrativa nel quadro dell’attuazione dell’accordo antifrode – sono per questo motivo più ovvie di quelle della LAAF, che sono principalmente improntate all’assistenza amministrativa in materia di imposte dirette.
2.7.3 Legge federale del 17 dicembre 200415 relativa all’Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio
Art. 16
Le disposizioni dell’accordo sulla fiscalità del risparmio16 relative allo scambio di informazioni (art. 10) erano finora recate dagli articoli 16–24 della legge sulla fisca-
14 RS 641.20
15 RS 641.91