Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine

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Cpv. 4

La persona incaricata dell’esecuzione dell’ottenimento delle informazioni può ordinare di sua iniziativa una misura coercitiva se vi è pericolo nel ritardo o se la misura coercitiva non può essere ordinata tempestivamente conformemente al capoverso 3. La misura coercitiva è nondimeno valida soltanto se è approvata tre giorni feriali dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto.

Cpv. 5

Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni e altre autorità sostengono l’AFC nell’esecuzione delle misure coercitive.

Cpv. 6

Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate possono partecipare all’esecuzione delle misure coercitive.

Cpv. 7

In complemento alle disposizioni dei capoversi 1–6 sono applicabili gli articoli 42, nonché 45–50 capoversi 1 e 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo DPA; RS 313.0), che disciplinano in maniera dettagliata l’esecuzione delle misure coercitive di cui al capoverso 2. Non si applica pertanto la procedura di suggellamento di cui all’articolo 50 capoverso 3 DPA.

Art. 14 Informazione delle persone legittimate a ricorrere

Cpv. 1

La persona interessata è informata dall’AFC in merito alla domanda di assistenza amministrativa pendente. In assenza di obiezioni motivate dell’autorità estera richiedente, l’informazione della persona interessata deve essere effettuata senza indugio dopo che l’AFC ha ricevuto la domanda di assistenza amministrativa. Se i motivi di tutela del segreto dell’autorità estera sono resi verosimili, può essere opportuno aspettare prima di informare la persona interessata. Ciò corrisponde alla possibilità prevista dall’articolo 27 PA di negare l’esame degli atti nei casi ivi menzionati (cfr. commento all’art. 15). Nel caso in cui l’AFC dovesse in ogni caso informare immediatamente la persona interessata sussisterebbe il pericolo di distruzione dei mezzi di prova e la conseguente impossibilità dell’assistenza amministrativa.

Cpv. 2

Oltre alla persona interessata l’AFC informa in merito alla procedura di assistenza amministrativa le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ricorrere secondo l’articolo 19 capoverso 2. Si può trattare ad esempio del contitolare di un conto bancario se le informazioni concernenti questa persona non possono essere annerite o sono presumibilmente rilevanti per l’autorità estera ai fini della tassazione della persona interessata.