Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
Cpv. 1
Le basi di diritto materiale inerente lo scambio di informazioni tra la Svizzera e il suo Stato contraente allo scopo di fornire assistenza amministrativa sono attualmente disciplinate dalle CDI. La LAAF disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa dal profilo organizzativo anche secondo le CDI (lett. a). Essa può comprendere l’assistenza amministrativa allo scopo sia di attuare le convenzioni (n. 1), sia di applicare e far osservare il diritto fiscale interno dello Stato richiedente (n. 2). Se lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni secondo lo standard dell’OCSE comprende entrambi gli ambiti, la maggior parte delle convenzioni non ancora rivedute dopo la decisione del Consiglio federale della primavera del 2009 (cfr. commento al n. 1.1) verte soltanto sullo scambio di informazioni allo scopo di attuare le convenzioni. A seconda della CDI l’assistenza amministrativa secondo la LAAF riguarda unicamente lo scambio di informazioni ai fini della corretta attuazione della convenzione, ma anche allo scopo di applicare e far osservare il diritto interno.
Considerata la possibilità che, oltre alle CDI, in futuro la Svizzera concluda anche accordi bilaterali che vertano esclusivamente sullo scambio di informazioni in materia fiscale, le norme di esecuzione della LAAF comprendono anche tali altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale (lett. b). Siffatti accordi vengono conclusi con Stati che non conoscono una piena imposizione dei redditi delle persone che vi sono residenti, ragione per la quale non è necessario concludere una CDI.
La LAAF si applica in particolare all’assistenza amministrativa secondo l’accordo sulla fiscalità del risparmio, che reca altresì una prescrizione sullo scambio di informazioni. Non rientra invece nel campo d’applicazione della LAAF l’accordo antifrode. Ciò si spiega con il fatto che oltre al diritto fiscale l’AFF disciplina anche tasse e sussidi (cfr. n. 1.2).
Non è parimenti oggetto della LAAF l’esecuzione dell’assistenza amministrativa di crediti fiscali (l’esecuzione interviene dal momento della fissazione dell’importo di imposta) secondo l’articolo 27 Modello OCSE. Essa non rientra nello standard dell’articolo 26 Modello OCSE ripreso dalla Svizzera, che ha finora non convenuto in nessun accordo un’ampia regolamentazione ai fini dell’assistenza amministrativa in ambito di esecuzione dei crediti fiscali.
Diversamente dall’OACDI, la LAAF si applica a tutte le CDI, non solo a quelle entrate in vigore o rivedute dopo il 1° ottobre 2010 (data dell’entrata in vigore dell’OACDI).
Cpv. 2
Se la convenzione applicabile nel singolo caso reca disposizioni in deroga alla LAAF, queste hanno prevalgono sul diritto nazionale in quanto accordi internazionali.