Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine

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La questione riguardante le informazioni che le autorità fiscali svizzere possono procurarsi conformemente al diritto interno a scopo di tassazione non è toccata da questo cambiamento di direzione. Non è pertanto neppure pregiudicata la discussione di principio che si va delineando in merito alla possibilità di ampliare anche in Svizzera l’accesso alle informazioni bancarie in considerazione degli sviluppi a livello di assistenza amministrativa internazionale.

Il Consiglio federale da la preferenza all’alternativa a e invita i partecipanti alla procedura di consultazione ad esprimersi segnatamente su queste alternative.

2.5 Domande di assistenza amministrativa svizzere

Art. 22

Cpv. 1

Le autorità fiscali interessate presentano le loro domande di assistenza amministrativa internazionale all’AFC, competente per le domande svizzere all’estero (cfr. art. 2).

Per quanto riguarda il contenuto del concetto di assistenza amministrativa si veda il commento all’articolo 2.

Cpv. 2

L’AFC esamina la domanda e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. Se le condizioni non sono soddisfatte, l’AFC lo comunica per scritto all’autorità richiedente. Quest’ultima può completare per scritto la sua domanda.

Cpv. 3

L’AFC inoltra la domanda alla competente autorità estera e accompagna la procedura di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione.

Cpv. 4

Diversamente dalle domande estere, non è ammesso il ricorso contro le domande svizzere di assistenza amministrativa internazionale. La protezione giuridica della persona interessata è garantita dalla procedura fiscale ordinaria svizzera. La persona interessata può pertanto opporsi all’ottenimento di informazioni all’estero impugnando la pertinente decisione di tassazione. Se del caso la persona interessata può interporre ricorso nello Stato richiesto.

Cpv. 5

L’AFC inoltra le informazioni ricevute dall’estero alle autorità fiscali interessate e le informa nel contempo circa le restrizioni relative al loro impiego e l’obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.