Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine
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Art. 115f Diritto di partecipazione
Cpv. 1 e 2
Queste disposizioni sono formulate in maniera identica all’articolo 15, ragione per la quale si può rinviare in linea di massima al relativo commento.
La sola differenza consiste nella designazione della persona alla quale compete il diritto di partecipare alla procedura. Se nel quadro della LAAF tale diritto non compete soltanto alla persona interessata dalla domanda di assistenza amministrativa ma anche ad altre persone legittimate a ricorrere, purché ne siano date le condizioni necessarie, e alle quali compete quindi il diritto di partecipare alla procedura, nell’ambito della legge sulle dogane soltanto la persona interessata dalla domanda di assistenza amministrativa è parte alla procedura e dispone pertanto di un corrispondente diritto di partecipazione.
Art. 115g Procedura semplificata
Cpv. 1–3
Queste disposizioni sono formulate in maniera identica all’articolo 16 capoversi 1, 2 e 3 LAAF, ragione per la quale si può rinviare in linea di massima al relativo commento. Anche in questo caso la sola differenza consiste nella designazione delle persone alle quali compete il diritto di partecipare alla procedura (cfr. commento all’art. 115f). Un’ulteriore differenza risiede nel fatto che – diversamente dalla LAAF – possono essere oggetto dell’assistenza amministrativa ai sensi della legge sulle dogane non soltanto le informazioni, ma anche documenti, oggetti e valori patrimoniali.
Art. 115h Procedura ordinaria
Cpv. 1 e 2
Anche queste disposizioni hanno il loro pendant nella LAAF; si può pertanto rinviare al commento dell’articolo 17 capoversi 1 e 2 LAAF. La differenza consiste ancora una volta nella designazione delle persone alle quali va notificata la decisione finale. Poiché secondo la legge sulle dogane soltanto la persona interessata ha qualità di parte alla procedura, anche essa sola è il destinatario della decisione finale (cfr. peraltro commento all’art. 115f). Un’ulteriore differenza è costituita anche in questo caso dall’oggetto possibile dell’assistenza amministrativa (cfr. commento all’art. 115g).
Art. 115i Rimedi giuridici
Cpv. 1
Le decisioni incidentali, comprese le decisioni relative alle misure coercitive, sono immediatamente esecutive. Esse non possono essere impugnate autonomamente. Questa regolamentazione contribuisce all’accelerazione della procedura. È fatto salvo il capoverso 2.