Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine

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Con decisione del Consiglio federale del 20 gennaio 2010, in vista dell’elaborazione di una legge corrispondente, il DFF è stato incaricato di istituire un gruppo di lavoro composto dagli uffici specializzati interessati della Confederazione (SFI, AFC, UFG, AFD, SG DFF, FINMA), da esperti esterni (ASB, SwissHoldings, Fiduciaire Suisse) e da rappresentanti della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. Dopo cinque sedute il gruppo di lavoro ha presentato un disegno di legge. L’OACDI sarà abrogata con l’entrata in vigore della legge.

1.2 Tratti principali dell’avamprogetto

Il disciplinamento dell’attuazione conforme alla procedura dell’assistenza amministrativa nel quadro della LAAF è destinato a creare certezza del diritto a livello di competenze, di procedura e di rimedi giuridici.

Nei suoi tratti principali la nuova LAAF prevede quanto segue: l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l’assistenza amministrativa sulla base delle domande estere e presenta le domande svizzere (art. 2). La legge contiene il principio secondo cui l’assistenza amministrativa è prestata esclusivamente su domanda nel singolo caso (art. 4 cpv. 1). Non si entra peraltro nel merito se la domanda verte su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero – ad esempio tramite ottenimento illegale di dati (art. 7 lett. c). La legge stabilisce da chi e con quali mezzi devono essere ottenute le informazioni, chi deve essere informato in merito alla domanda pendente e a chi compete il diritto di partecipare alla procedura (cap. 3). In presenza delle condizioni necessarie la trasmissione delle informazioni può essere effettuata nel quadro della procedura semplificata oppure, mediante notifica di una decisione finale, nel quadro della procedura ordinaria (cap. 4). La LAAF reca infine disposizioni particolari riguardanti la procedura di ricorso (art. 19).

La LAAF riprende nei suoi tratti principali le norme dell’ordinanza del 1° settembre 2010 sull’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204), introducendo nondimeno alcune novità:

Campo d’applicazione

Diversamente dall’OACDI, che concerne esclusivamente l’esecuzione dell’assistenza amministrativa secondo le CDI, la LAAF disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni e altre convenzioni internazionali sullo scambio di informazioni in materia fiscale (cfr. art. 1). La legge si applica in particolare anche all’assistenza amministrativa secondo l’accordo del 26 ottobre 20041 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (qui di seguito accordo sulla fiscalità del risparmio o AFisR). Per quanto riguarda il diritto procedurale, l’articolo 10 AFisR rinvia alle prescrizioni delle CDI tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea. L’accordo rientra pertanto nel campo di applicazione della LAAF, che esegue l’assistenza amministrativa ai sensi delle CDI. Questa disposizione esige l’abrogazione degli articoli 16–24 della legge del 17 dicembre 20042 sulla fiscalità

1 RS 0.641.926.81

2 RS 641.91