Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine

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Art. 13 Misure coercitive

Cpv. 1

Possono essere ordinate misure coercitive se il diritto svizzero ne prevede l’esecuzione (lett. a). In ambito di imposte dirette (imposte sul reddito) l’applicazione di misure coercitive è possibile a condizione che la domanda di assistenza amministrativa renda verosimile il sospetto di frode fiscale o di gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 190 LIFD. L’AFC non può invece eseguire misure coercitive se lo Stato richiedente descrive una fattispecie che va qualificata come sottrazione ordinaria di imposta ai sensi del diritto svizzero. In questo senso nemmeno la società madre svizzera può essere costretta a fornire indicazioni sui prezzi di trasferimento in vista della tassazione di una società filiale residente nello Stato richiedente.

Nel quadro delle imposte indirette riscosse dalla Confederazione (p. es. imposta sul valore aggiunto) l’applicazione di misure coercitive è possibile a condizione che la domanda di assistenza amministrativa renda verosimile il sospetto di truffa in materia di tasse o di sottrazione di imposta. Nei settori testé menzionati sono possibili misure coercitive nei confronti della persona interessata e del detentore delle informazioni.

Si possono d’altro canto ordinare misure coercitive anche per esigere informazioni bancarie e sui diritti di proprietà secondo l’articolo 8 capoverso 2 (lett. b). In questo settore la coercizione può essere esercitata sia nei confronti della persona interessata, sia nei confronti del detentore delle informazioni e ciò a prescindere dalla presenza di una truffa o di una grave infrazione fiscale.

Cpv. 2

Poiché può senz’altro capitare che debbano essere applicate misure coercitive anche in assenza di un reato (cfr. cpv. 1 lett. b), è giustificato limitare i tipi di possibili misure coercitive rispetto al diritto penale amministrativo generale. Per ottenere le informazioni l’AFC dispone pertanto di tre soli tipi di misure coercitive: la perquisizione di locali oppure di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati (lett. a); il sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati (lett. b); l’accompagnamento coattivo dei testimoni regolarmente citati (lett. c.). Il catalogo di misure è esaustivo. Nel quadro dell’assistenza amministrativa in materia fiscale non devono invece essere applicate tutte le misure di arresto. Il catalogo delle misure corrisponde per l’essenziale anche alle misure che il diritto interno mette a disposizione dell’AFC per le inchieste ai sensi dell’articolo 190 LIFD.

Le misure coercitive devono essere applicate in tutti i casi in cui è possibile la coercizione (cfr. in merito commento al cpv. 1), ossia anche per ottenere informazioni bancarie e sui diritti di proprietà e, in questo caso, a prescindere dalla presenza di una frode fiscale o di una grave infrazione fiscale.

Cpv. 3

Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto.