Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine
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Cpv. 6
Diversamente dal diritto svizzero, ma conformemente all’articolo 26 capoverso 5 Modello OCSE e al suo complemento nelle CDI della Svizzera, l’articolo 8 capoverso 2 dispone che le informazioni possono essere chieste anche alle banche e ad altre persone se la convenzione applicabile prevede la trasmissione di informazioni in possesso di una banca, di un’altra istituzione finanziaria, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario o che si riferiscono alle partecipazioni a una persona giuridica (cfr. commento all’art. 8 cpv. 2). Lo Stato contraente è in controparte tenuto a ottenere per conto della Svizzera tutte le informazioni che anche la Svizzera deve procurarsi per conto di detto Stato conformemente alla convenzione applicabile. Ciò si applica anche alle informazioni bancarie in ambito di imposte dirette che la Svizzera non può affatto ottenere in patria nel quadro di una procedura di tassazione o di sottrazione di imposta (cfr. commento all’art. 21 cpv. 1). Costituisce una questione politica se la Svizzera intenda richiedere tutte le informazioni che deve fornire lo Stato contraente ed esigere in tal modo la piena reciprocità.
Con il capoverso 6 si rinuncia a questa possibilità. Nel quadro della domanda di assistenza amministrativa le informazioni bancarie possono essere richieste soltanto se tali informazioni potrebbero essere ottenute secondo il diritto svizzero (ossia in caso di fattispecie di truffa o di grave sottrazione fiscale). Una normativa analoga è recata anche dall’articolo 16 capoverso 5 OACDI; essa corrisponde a una decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009, secondo la quale la ripresa dello standard dell’OCSE non deve comportare cambiamenti per i contribuenti nazionali per quanto riguarda la disponibilità delle informazioni bancarie (cfr. commento all’art. 21 cpv. 2).
Questa disposizione determina un vantaggio in termini di concorrenza a favore delle piazze bancarie estere poiché la Svizzera non può richiedere la fornitura di informazioni bancarie, ma deve invece fornirne essa stessa. Questa autolimitazione è giustificata dal fatto che in questo ambito si tocca la questione di quali informazioni le autorità fiscali svizzere possano procurarsi a scopo di tassazione secondo il diritto interno. In merito occorre attendere la discussione di principio che si va delineando per determinare se l’accesso alle informazioni bancarie debba o no essere ampliato anche in Svizzera in considerazione degli sviluppi a livello di assistenza amministrativa internazionale.
2.6 Disposizioni finali
Art. 23 Modifica del diritto vigente
Cfr. il numero 2.7 qui appresso.
Art. 24 Disposizione transitoria
Le disposizioni di esecuzione delle CDI finora vigenti si fondano sull’articolo 2 capoverso 1 lettera d del decreto federale del 22 giugno 195110 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione, secondo il quale rientra nelle competenze del Consiglio
10 RS 672.2