Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine

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stenza amministrativa presentate dagli Stati esteri o dalla Svizzera le risorse disponibili presso l’AFC potrebbero rivelarsi insufficienti.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni

Sono attese unicamente minime ripercussioni finanziarie e di personale per i Cantoni.

3.3 Ripercussioni sull’economia

La LAAF istituisce relativamente al campo d’applicazione della legge una normativa chiara e trasparente dell’esecuzione dell’assistenza amministrativa. L’avamprogetto è quindi apportatore di certezza del diritto, circostanza che dovrebbe essere giudicata positivamente dall’estero e dalle persone e istituzioni toccate dall’assistenza amministrativa. L’incremento della certezza del diritto potrebbe portare a un afflusso di patrimoni esteri. Condizioni quadro stabili sono un fattore determinante di ogni processo decisionale dell’economia e sono quindi di importanza centrale per la competitività della Svizzera.

La messa in vigore della LAAF segnala inoltre all’estero che la traspone concretamente lo standard dell’articolo 26 Modello OCSE in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale. D’altra parte la messa in vigore della LAAF costituisce un’importante misura di attuazione del quarto indirizzo strategico del Consiglio federale per la politica dei mercati finanziari (garantire l’integrità della piazza finanziaria), poiché la certezza del diritto a livello di esecuzione dell’assistenza amministrativa contribuisce all’integrità della piazza finanziaria. Ciò rafforza a sua volta la fiducia – in particolare quella dei clienti bancari – nei confronti della piazza finanziaria Svizzera, ma anzitutto l’accettazione della piazza finanziaria nel contesto internazionale.

Oltre alle ripercussioni connesse all’emanazione della LAAF, occorre porre mente alle ripercussioni che sono scaturite dalla revisione delle CDI esistenti e a quelle che scaturiranno ancora dalla conclusione di nuove CDI in seguito alla ripresa dello standard dell’articolo 26 Modello OCSE. Queste ripercussioni sono di maggiore rilievo e portata di quelle testé descritte. Esse si sono però verificate in una fase anteriore all’elaborazione della LAAF e non sono in relazione diretta con il presente avamprogetto, ragione per la quale non vi si addentra ulteriormente.

4 Programma di legislatura

La presente legge non è annunciata né nel messaggio del 23 gennaio 200820 sul programma di legislatura 2007–2011, né nel decreto federale del 18 settembre 200821 sul programma di legislatura 2007–2011. Questa circostanza è motivata dal fatto che la presente legge si è resa necessaria in seguito alla decisione del Consiglio federale della primavera del 2009 di riprendere lo standard dell’articolo 26 Modello OCSE e

20 FF 2008 597

21 FF 2008 8543