Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine
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(CP; RS 311.0). L’entità della multa corrisponde a quella prevista nell’articolo 174 capoverso 2 LIFD.
Art. 11 Ottenimento di informazioni detenute dalle amministrazioni cantonali
delle contribuzioni
Cpv. 1
L’AFC esige dalle competenti amministrazioni cantonali delle contribuzioni la trasmissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda di assistenza amministrativa, per quanto il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile lo preveda. Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni devono mettere a disposizione dell’AFC tutte le informazioni rilevanti in loro possesso. Se non sono in possesso delle informazioni richieste, esse lo comunicano all’AFC. Quest’ultima può esigere la trasmissione del dossier fiscale completo. L’assistenza reciproca delle autorità fiscali nell’adempimento dei loro compiti è parimenti prevista dall’articolo 111 LIFD.
Cpv. 2
L’AFC trasmette alle autorità cantonali il contenuto integrale della domanda di assistenza amministrativa e stabilisce il termine per la trasmissione delle informazioni richieste.
Art. 12 Ottenimento di informazioni detenute da altre autorità svizzere
Cpv. 1
L’AFC esige dalle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni – si può trattare di autorità amministrative o giudiziarie – la trasmissione delle informazioni in loro possesso che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda di assistenza amministrativa, per quanto il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile lo preveda. L’ammissibilità della trasmissione è retta dall’articolo 8 capoversi 1 e 2. Ciò significa che nel quadro della procedura di assistenza amministrativa le autorità trasmettono le informazioni che esse sono autorizzate a trasmettere alle autorità fiscali anche secondo il diritto svizzero. Conformemente al diritto interno le autorità sono di norma anche tenute a trasmettere all’AFC le informazioni bancarie e sui diritti di proprietà in loro possesso. Eventuali disposizioni contrarie alla trasmissione sono ad esempio recate dall’articolo 40 della legge del 22 giugno 20078 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e dall’articolo 112 capoverso 3 LIFD.
Cpv. 2
L’AFC informa le autorità in merito al contenuto essenziale della domanda e stabilisce il termine per la trasmissione delle informazioni.