Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine

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Cpv. 4

Come disposto dall’articolo 4 capoverso 2, la procedura di assistenza amministrativa deve essere eseguita speditamente. Per accelerare la procedura il termine di ricorso è ridotto da 30 a dieci giorni in deroga all’articolo 50 capoverso 1 PA.

Cpv. 5

Sempre nell’intento di accelerare la procedura, si effettua in linea di principio un solo scambio di scritti. La giurisdizione di ricorso deve avere la possibilità di effettuare un secondo scambio di scritti se la fattispecie necessita ad esempio di un’ulteriore chiarificazione.

Cpv. 6

Per il rimanente si applicano le disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 20 Conclusione della procedura

Cpv. 1

Al giudicato della decisione finale o della decisione su ricorso l’AFC trasmette le informazioni destinate allo scambio all’autorità richiedente.

Cpv. 2

Conformemente all’articolo 26 capoverso 2 Modello OCSE, lo Stato contraente deve tenere segrete le informazioni trasmesse e può renderle accessibili soltanto alle persone che devono utilizzarle a scopi prestabiliti. In sintonia con questa disposizione, tutte le CDI prevedono che l’autorità richiedente debba trattare in maniera confidenziale le informazioni ricevute e utilizzarle unicamente agli scopi previsti dalla convenzione. Le informazioni possono essere rese accessibili soltanto alle persone e alle autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che sono incaricate della tassazione o della riscossione, dell’esecuzione, del perseguimento penale o della decisione sui rimedi giuridici. Alcune CDI prevedono inoltre che le informazioni possano essere rese accessibili anche alle autorità di vigilanza. Queste persone e autorità possono utilizzare le informazioni soltanto per questi scopi.

Secondo il capoverso 2 l’AFC segnala all’autorità richiedente le restrizioni inerenti all’impiego delle informazioni trasmesse e gli obblighi di segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

Cpv. 3

Le CDI rivedute secondo l’articolo 26 Modello OCSE recano in genere una clausola secondo la quale uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ottenute anche a fini diversi da quelli fiscali, a condizione che il diritto di entrambi gli Stati lo consenta e se l’autorità competente dello Stato richiedente vi acconsente. La competenza di accordare un siffatto consenso spetta all’AFC. Se le informazioni ricevute devono essere trasmesse alle autorità penali ai fini del perseguimento di altri reati non