Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine
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rio, di un procuratore o di un fiduciario o inerenti alle partecipazioni a una persona giuridica possono essere richieste se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione.
Cpv. 3
Se non è in possesso delle informazioni, l’AFC si rivolge alle persone o alle autorità di cui agli articoli 9–12 delle quali può presumere che dispongano delle informazioni. Essa può esigere le informazioni da più persone e autorità senza doversi attenere a un determinato ordine.
Cpv. 4
L’autorità richiedente non ha il diritto di consultare gli o di presenziare agli atti procedurali effettuati in Svizzera. L’AFC può ammettere eccezioni se ciò può agevolare la risposta alla domanda e se la persona interessata vi acconsente.
Cpv. 5
Le spese cagionate dall’ottenimento delle informazioni non sono rimborsate. Questo vale a prescindere da chi e da dove esse insorgono.
Art. 9 Ottenimento di informazioni dalla persona interessata
Cpv. 1
Se la persona interessata (contribuente all’estero) è assoggettata limitatamente o illimitatamente all’imposta in Svizzera, l’AFC esige la consegna delle informazioni in suo possesso che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda di assistenza amministrativa, per quanto il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile lo preveda. Analogamente a quanto accade nei confronti delle persone contribuenti in Svizzera, l’AFC può esigere qualsiasi genere di informazioni, anche bancarie e sui diritti di proprietà. L’AFC impartisce alla persona interessata un termine adeguato al singolo caso per la consegna delle informazioni.
Cpv. 2
Affinché la persona interessata possa dare seguito all’intimazione di consegna delle informazioni, l’AFC la informa in merito al contenuto della domanda di assistenza amministrativa necessario.
Cpv. 3
La persona interessata è obbligata a produrre tutte le informazioni rilevanti in suo possesso. Sia in virtù del diritto svizzero vigente, sia conformemente alle CDI, è dato l’obbligo della persona contribuente, rispettivamente della persona interessata, di produrre tutte le informazioni rilevanti in suo possesso, comprese le informazioni bancarie e sui diritti di proprietà. Per quanto riguarda l’imposta federale diretta gli obblighi della persona contribuente sono retti dagli articoli 124–126 LIFD.