Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine

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Se la clausola di assistenza amministrativa di una CDI rende possibile unicamente lo scambio di informazioni ai fini della corretta applicazione della convenzione, la LAAF non istituisce alcun obbligo per uno scambio di informazioni più ampio. Lo stesso vale per le convenzioni più vecchie, secondo le quali l’assistenza amministrativa allo scopo di applicare il diretto interno è ammessa soltanto se lo Stato richiedente rende verosimile una truffa fiscale o un reato avente un analogo contenuto delittuoso.

Art. 2 Competenza

La competenza di eseguire l’assistenza amministrativa secondo le CDI come pure secondo gli altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale spetta uniformemente all’AFC. Essa riceve le domande in provenienza dall’estero e presenta le domande svizzere all’estero.

Il concetto di assistenza amministrativa comprende nel singolo caso anche l’assistenza nella notifica di atti ufficiali e di documenti concernenti la riscossione di imposte che rientrano nell’ambito di una determinata convenzione, per quanto sia previsto dalla stessa (in questo senso l’art. 28bisdell’accordo tra la Svizzera e la Francia, entrato in vigore il 4 novembre 2010, RS 0.672.934.91). Inoltre, a titolo eccezionale nel singolo caso è dovuta l’assistenza amministrativa in ambito di esecuzione di crediti fiscali (in questo senso l’art. 26a dell’accordo tra la Svizzera e l’Austria, RS 0.672.916.31).

Art. 3 Definizioni

L’articolo 3 definisce due concetti chiave della legge.

Lett. a

La persona interessata è la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa. L’impiego delle informazioni trasmesse (cfr. art. 20 cpv. 2) è di norma limitato alla persona interessata.

Lett. b

Il detentore delle informazioni è la persona che dispone in Svizzera delle informazioni richieste nel quadro della domanda di assistenza amministrativa. La persona interessata secondo la lettera a e le autorità di cui agli articoli 11 e 12 non rientrano in questa definizione e sottostanno a norme diverse per quanto riguarda l’ottenimento delle informazioni.

Art. 4 Principi

Cpv. 1

L’assistenza amministrativa è prestata esclusivamente su domanda nel singolo caso. Sono pertanto esclusi lo scambio automatico di informazioni e l’assistenza amministrativa spontanea.