Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine
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fiscali, l’AFC dà tale consenso d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia. Questa disposizione è paragonabile all’articolo 38 capoverso 6 LBVM.
Art. 21 Impiego delle informazioni per fare osservare il diritto fiscale svizzero
Cpv. 1
Per fare osservare il diritto fiscale svizzero possono essere impiegate soltanto le informazioni trasmesse all’autorità richiedente. Si può trattare anche di informazioni relative a rapporti di partecipazione oppure di informazioni che si trovavano in possesso di un fiduciario. Ciò corrisponde agli articoli 111 e 112 LIFD, secondo i quali le autorità fiscali cantonali e federali possono consultare e utilizzare tutti i documenti che altre autorità si sono procurate legalmente, anche quando si tratta di informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere nel quadro della procedura ordinaria di tassazione. La procedura di assistenza amministrativa offre quindi alle autorità fiscali cantonali e federali una possibilità supplementare di consultare e di utilizzare documenti che altre autorità si sono procurate legalmente Non è ammesso l’impiego di ulteriori informazioni ottenute nel quadro della procedura di assistenza amministrativa ma che non sono state non trasmesse.
Alternativa a:
Cpv. 2
Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso che per i contribuenti svizzeri l’adozione degli standard OCSE non deve comportare alcun cambiamento in materia di informazioni bancarie. Il capoverso 2 concretizza tale decisione, statuendo che le informazioni bancarie possono essere utilizzate per altri scopi soltanto se fosse stato possibile ottenerle secondo il diritto svizzero. Le autorità fiscali cantonali possono procurarsi informazioni bancarie per le imposte dirette soltanto in presenza delle fattispecie della frode fiscale e della sottrazione d’imposta grave. Ad eccezione di questi casi, le informazioni bancarie ottenute nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa non possono quindi essere impiegate per fare osservare il diritto fiscale svizzero.
Il capoverso 2 della legge corrisponde all’articolo 15 capoverso 3 OACDI. Con l’introduzione di tale disposizione nella LAAF, la Svizzera si impone anche in futuro un’autolimitazione, accettando così che le autorità fiscali svizzere possano trovarsi in una situazione sfavorevole rispetto a quelle estere.
Alternativa b:
Il capoverso 2 è abrogato. Lo scopo di questo cambiamento di direzione è un’equiparazione delle autorità fiscali svizzere a quelle estere per quanto riguarda l’utilizzazione delle informazioni bancarie ottenute. Questa modifica introduce tuttavia una certa disparità di trattamento degli assoggettati all’autorità fiscale svizzera. Infatti, nel caso in cui una persona contribuente debba versare imposte anche all’estero, le autorità fiscali svizzere dispongono di un’ulteriore possibilità per accedere a informazioni bancarie, mentre una siffatta modalità non sussiste affatto nel caso di persone assoggettate esclusivamente in Svizzera.