Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine
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Capitolo 2: Assistenza amministrativa tra autorità svizzere
Art. 114
Il contenuto di questa disposizione rimane immutato. È tuttavia abrogata la rubrica della disposizione.
Capitolo 3: Assistenza amministrativa internazionale
Art. 115 Oggetto e campo d’applicazione
Cpv. 1
Nell’ambito delle proprie competenze, l’Amministrazione delle dogane (AFD) può concedere alle autorità estere, a loro richiesta, l’assistenza amministrativa necessaria all’esecuzione dei loro compiti. Vi rientrano segnatamente la garanzia dell’applicazione conforme del diritto doganale, come pure la prevenzione, la scoperta e il perseguimento di infrazioni alla legge sulle dogane. Ne è condizione il fatto che ciò sia previsto da un trattato internazionale. In merito si pensa in particolare all’accordo antifrode.
Cpv. 2
Ove un trattato internazionale lo preveda, l’assistenza amministrativa può anche essere concessa d’ufficio, ossia a titolo spontaneo.
Art. 115a Competenza
Cpv. 1
La competenza d’esecuzione dell’assistenza amministrativa in base alla domande estere e della presentazione della domande svizzere spetta all’AFD. La Direzione generale delle dogane è il servizio centrale in materia di imposte indirette. Il competente servizio di ricerche doganali esegue l’assistenza amministrativa nell’ipotesi che l’amministrazione doganale sia competente in Svizzera in questo ambito.
Cpv. 2
La competenza dell’AFD discende dai compiti che il diritto interno le affida nel settore doganale. Se la domanda estera riguarda un settore disciplinato da un atto legislativo non doganale, l’AFD trasmette la domanda all’autorità competente.
Cpv. 3
In caso di incompetenza ai sensi del capoverso 2, l’AFD esegue l’assistenza amministrativa con l’ausilio dell’autorità competente, per quanto tale autorità non sia in grado di eseguire le misure richieste. Si pensa ad esempio ai casi nei quali un’autorità non può eseguire alcuna inchiesta penale.