Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

del risparmio (LFR) (cfr. n. 2.7.3). La LAAF non è invece applicabile all’accordo di cooperazione del 26 ottobre 2004 fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (qui di seguito accordo antifrode o AAF; l’accordo non è ancora entrato in vigore, ma è applicato provvisoriamente dall’8 aprile 2009)3. Diversamente dalla LAAF, l’AAF non concerne unicamente l’ambito del diritto fiscale, ma anche tasse e sussidi. L’assistenza amministrativa nel quadro dell’accordo si riferisce pertanto anche a tutti questi settori. In complemento allo scambio di informazioni l’accordo prevede inoltre determinate misure di garanzia. Le lacune esistenti in ambito di diritto doganale e di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l’assistenza amministrativa ai sensi dell’AAF sono colmate per il tramite di una revisione della legge del 18 marzo 20054 su le dogane e della legge del 12 giugno 20095 sull’IVA (cfr. n. 2.7.1 e 2.7.2).

Ottenimento di informazioni dalla persona interessata

L’ottenimento di informazioni da parte della persona interessata dalla domanda di assistenza amministrativa (cfr. art. 9) è disciplinato in maniera diversa dall’ottenimento di informazioni dal detentore delle informazioni o da altre giurisdizioni. La persona interessata fruisce in particolare della possibilità esplicita di rifiutarsi di produrre informazioni nella procedura amministrativa – sebbene sussista in linea di massima l’obbligo di collaborazione – se può rendere verosimile che tali informazioni possano essere utilizzate contro di essa in una procedura penale amministrativa o in un procedimento penale generale pendente o futuro in Svizzera o all’estero.

Impiego di informazioni bancarie per fare osservare il diritto fiscale svizzero

I partecipanti alla procedura di consultazione vengono invitati ad esprimersi in particolare in merito alla variante prevista all’articolo 21 della legge. La questione verte sulla scelta tra il mantenimento dell’attuale autolimitazione della Svizzera in materia e la possibilità per le autorità fiscali svizzere di utilizzare anche informazioni bancarie che in conformità al diritto fiscale svizzero non avrebbero potuto ottenere, ma che hanno ricevuto e trasmesso nel quadro della procedura di assistenza amministrativa.

Procedura di ricorso

La procedura di ricorso viene snellita e i termini sono ridotti (cfr. art. 19).

3 RS 0.351.926.81

4 RS 631.0

5 RS 641.20