Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 31 pagine
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Cpv. 3
Se una persona legittimata a ricorrere secondo il capoverso 1 o 2 è residente in Svizzera, la sua informazione da parte dell’AFC non presenta alcun problema e l’AFC la contatta direttamente. Se invece una persona legittimata a ricorrere è residente all’estero, l’AFC chiede al detentore delle informazioni di invitare tale persona a designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. L’AFC stabilisce il termine per la designazione del mandatario autorizzato. In numerosi casi la via del detentore delle informazioni dovrebbe essere la più semplice e la più rapida, soprattutto se si tratta di informazioni bancarie, visto che la banca ha normalmente la possibilità di contattare i propri clienti. Nel caso dell’informazione della persona interessata da parte del detentore delle informazioni l’AFC non è svincolata dall’obbligo di fornire la prova del recapito dell’informazione al domicilio di notificazione.
Cpv. 4
L’AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all’estero, sempreché l’autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso. Il recapito della lettera di informazione è un atto ufficiale che non può essere eseguito sul territorio sovrano dello Stato contraente senza il consenso dell’autorità richiedente.
Cpv. 5
Se la persona legittimata a ricorrere non può essere raggiunta, l’AFC la informa in merito alla domanda per il tramite dell’autorità richiedente o mediante pubblicazione nel Foglio federale. Essa la invita a designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni e stabilisce il termine per la sua designazione.
Art. 15 Diritto di partecipazione
Cpv. 1
Le persone legittimate a ricorrere secondo l’articolo 19 capoverso 2 possono partecipare alla procedura e consultare gli atti.
Secondo l’articolo 27 PA – applicabile anche in questa sede (cfr. art. 5 cpv. 1) – l’AFC può rifiutare la consultazione degli atti se interessi pubblici importanti della Confederazione o dei Cantoni, un interesse privato importante oppure l’interesse di un’inchiesta non ancora conclusa esigono l’osservanza del segreto. L’articolo 27 PA è compatibile con l’articolo 26 capoverso 3 lettera c Modello OCSE, secondo cui uno Stato contraente non è tenuto a fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, artigianale o professionale o un procedimento commerciale o la cui fornitura sarebbe contraria all’ordine pubblico. La persona interessata può far valere questi motivi di esclusione per il tramite del suo diritto di consultazione degli atti e di partecipazione alla procedura.