Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine
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Nell’ambito dell’esecuzione delle pene e delle misure si utilizza per lo più il metodo di calcolo basato sui sussidi forfetari per singolo posto calibrati sulle esigenze di spazio del detenuto. Infine, per definire l’istituto tipo, occorre tener conto sia delle esigenze di spazio sia dei requisiti di sicurezza. Per la carcerazione amministrativa non esiste uno stabilimento tipo; pertanto, per stabilire un sussidio di costruzione approssimativo, conviene provvisoriamente fare riferimento allo stabilimento tipo definito come «carcere», aggiungendovi determinati elementi dello stabilimento «chiuso». I valori di questi stabilimenti tipo devono essere ampliati poiché la carcerazione amministrativa presenta esigenze maggiori rispetto a un carcere tipo (più libertà all’interno dello stabilimento rispetto al tempo libero, alle visite e alla permanenza; nessun impegno lavorativo, ecc.). In base a queste stime, i costi riconosciuti per posto di detenzione ammontano a circa 500 000 franchi. Poiché non è possibile tener conto di tutti i costi di costruzione (p es. costi di costruzione accessori e del terreno, lavori preparatori, ecc.), si potrebbe aumentare i costi globali effettivi per posto di detenzione del 15 per cento. Arrotondando a 250 posti di detenzione, i costi di costruzione che ne risultano ammontano a circa 120 milioni di franchi. Se la Confederazione partecipasse per il 35 per cento a questi costi riconosciuti, dovrebbe versare almeno 45 milioni di franchi.
Partendo dal presupposto che i 250 posti in carcerazione amministrativa necessari saranno gradualmente disponibili entro il 2018, occorrerà mettere a preventivo ogni anno 10 milioni di franchi circa a partire dal 2014 o dal 2015. La Confederazione prevede che la richiesta di posti supplementari in carcerazione amministrativa non cesserà dopo il 2018.
La Confederazione assume solamente una parte dei costi di costruzione e sistemazione degli stabilimenti carcerari cantonali dando la priorità alle strutture più capienti ossia con più di 50 posti.
Cpv. 2
La partecipazione della Confederazione alle spese d’esercizio corrisponde a quella prevista al vigente articolo 82 LStr ripreso senza modifiche al capoverso 2.
2.1.3 Capitolo 12: Obblighi
Sezione 2: Obblighi delle imprese di trasporto
Art. 92 Obbligo di diligenza
La cooperazione e il sostegno delle autorità, attualmente disciplinati al capoverso 3, vanno ora regolati in un articolo specifico (art. 94 AP-LStr). La rubrica dell’articolo è stata conseguentemente adattata e il capoverso 3 abrogato.
Cpv. 1
Dal testo del vigente articolo 92 capoverso 1 LStr si potrebbe credere che l’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo valga anche per i voli all’interno dello spazio Schengen, ossia per i voli che collegano un altro Stato Schengen alla Svizzera, il che sarebbe incompatibile con l’articolo 26 CAS e con la direttiva 2001/51. Pertanto, il capoverso è stato completato con l’espressione «per l’entrata nello spazio Schengen». In questo caso l’obbligo di diligenza vale indipendentemente dal fatto che la persona, dopo essere entrata nello spazio Schengen, rimanga in Svizzera o prosegua il suo viaggio verso un altro Stato Schengen (ad es. Johannesburg –