Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine
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dell’11 agosto 199912 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) o altre basi legali prevedono una partecipazione finanziaria della Confederazione alla costruzione e alla sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali destinati esclusivamente alla carcerazione amministrativa.
L’articolo 14e capoverso 1 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), abrogata il 31 dicembre 2007, prevedeva che la Confederazione potesse finanziare in tutto o in parte la costruzione e la sistemazione di stabilimenti cantonali destinati esclusivamente all’esecuzione della carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto. Questa disposizione non è stata ripresa nella LStr, poiché, secondo le stime di allora, un simile aiuto iniziale non era più necessario. Dal 1995, ossia dall’introduzione delle misure coercitive nel diritto degli stranieri, il fabbisogno globale di posti di detenzione è di 290 unità circa. Oggi è emerso che la soglia di tale fabbisogno era già allora troppo bassa (cfr. messaggio sulla LStr, Finanziamento da parte della Confederazione, FF 2002 pag. 3433).
Il rapporto del DFGP sulle misure di accelerazione nel settore dell’asilo del 31 marzo 2011 propone diverse varianti per ridurre la durata globale della procedura di asilo mediamente troppo lunga. Oltre alla procedura di asilo ordinaria, il processo comprende anche la fase del ritorno una volta conclusa la procedura vera e propria. Per accelerare l’intero processo di asilo, è necessario introdurre anche l’obbligo del ritorno. Ciò significa tra l’altro che i Cantoni, responsabili dell’esecuzione degli allontanamenti nel settore dell’asilo e degli stranieri, debbano disporre di sufficienti posti in carcerazione amministrativa, il che non è il caso per tutti i Cantoni.
1.2 Necessità della modifica di legge
1.2.1 Nell’ambito delle sanzioni alle imprese di trasporto («carrier sanctions») e del sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API)
Il problema legato all’attuazione dell’articolo 104 LStr consiste nel fatto che il sistema API non può attivare direttamente alcuna ricerca automatica nelle banche dati. Il sistema API, gestito dall’UFM, deve poter consultare direttamente i dati trasmessi dalle compagnie aeree nelle banche dati rilevanti (SIMIC, RIPOL, SIS e ASF-SLTD13). Solamente le competenti autorità di controllo alla frontiera possono visualizzare i riscontri emersi da tali confronti. Dal profilo legale, le consultazioni attivate dal sistema API equivalgono a un accesso dell’UFM che può utilizzare il proprio allacciamento al sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e al sistema d’informazione Schengen (SIS) solamente in modo limitato. La normativa sulle consultazioni automatiche delle banche dati deve pertanto essere rivista.
Un altro problema di attuazione dell’articolo 104 LStr consiste nel fatto che non è possibile mettere a disposizione delle autorità di controllo alla frontiera i dati personali relativi ai passeggeri sul portale protetto del DFGP (portale DFGP14). In questo modo migliorerebbero anche praticità e sicurezza. Ai sensi della legge federale del
12 RS 142.281
13 Banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti.
14 Il portale del DFGP (portale SSO, Single Sign On Portal) costituisce l’infrastruttura e l’architettura di sicurezza centrale del CSI-DFGP. Tutte le applicazioni tecniche del DFGP (p. e. SIMIC, SIS, RIPOL, ecc.) sono supportate da questo portale.